Il mutuo stipulato per estinguere debiti preesistenti è nullo per difetto di causa

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La società Alfa apre un conto corrente presso la Banca nel 2005, ottenendo un importante affidamento. L’anno successivo alla stipula del contratto si attesta in capo  alla società un’esposizione debitoria di circa un milione di euro.

A seguito di vari incontri tra parte debitrice e l’Istituto di credito, la Banca propone di ripianare l’esposizione mediante una garanzia personale collegata ad un contratto di mutuo ipotecario.

Il mutuo viene erogato e accreditato sul conto intestato ai garanti e  subito dopo girato sul conto corrente intestato alla società Alfa. Tale mutuo, dopo i primi pagamenti, non viene rimborsato.

La Banca, perfettamente consapevole della crisi che affliggeva la correntista, secondo la diligenza qualificata che le è richiesta, non avrebbe dovuto concedere liquidità, ma anzi avrebbe dovuto interrompere le linee di credito.

Il punto nodale della controversia è da individuarsi nell’accertamento della validità dell’operazione bancaria che vede due componenti: la stipula di un contratto di fideiussione e l’erogazione di un mutuo fondiario.

In merito al primo profilo il Tribunale di Taranto sostiene che la Banca ha violato il principio di buona fede nel concedere un ulteriore credito al debitore principale, in quanto raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore principale di aumento del credito, il divario era tale da dover fondatamente temere l’insolvenza. Conseguentemente il giudice afferma che sono da escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla Banca in violazione del principio di buona fede.

In merito al contratto di mutuo il Tribunale rileva che lo stesso si è risolto nell’essere un mero strumento per soddisfare il credito vantato nei confronti della società. Quindi dichiara nullo per mancanza di causa il muto fondiario finalizzato esclusivamente ad estinguere pregresse posizioni debitorie, realizzando una sostituzione di un credito chirografario con uno interamente garantito.

Il Tribunale dichiara quindi la nullità dell’intera operazione bancaria e condanna la banca alla restituzione delle somme percepite a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo fondiario.

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