CHIARIMENTI DI BANCA D’ITALIA SUI TASSI USURA

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Banca D’Italia, probabilmente anche a seguito delle pronunce dell’ABF sull’usura sopravvenuta, pubblica un chiarimento sui tassi soglia.

Si presti particolare attenzione all’ultimo inciso che sottolineamo in grassetto, che sembra voler dire che i tassi soglia siano solo un “riferimento” dal quale magistratura ed ABF possono anche discostarsi (nel senso quindi di poter punire penalmente anche su contratti rientranti “formalmente” nei limiti dei tassi soglia tempo per tempo vigenti e pubblicati da Bankit). E’ chiaro che questo “chiarimento” potrebbe destare ancora più incertezza sull’effettiva “legalità” dei tassi applicati dalle banche.

SI riporta il testo:

1. La legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il
cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d’Italia ma
determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati
trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal
14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si
aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere
superiore a otto punti percentuali. In precedenza la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50
per cento.
2. La verifica dell’usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto
l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria.
La Banca d’Italia:
– emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi, che tengono
conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
– effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il
limite delle soglie di usura; poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per intermediario,
categoria e classe di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati medi, non riferiti alle
singole operazioni;
– nell’ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica
la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base
delle regole previste nelle Istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli
organi aziendali, cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi. L’attuazione di tali
interventi determina la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite;
gravi carenze organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del Testo
Unico Bancario;
– nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano
correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela;
– esamina gli esposti, secondo le linee guida indicate sul sito internet(1
), fermo restando che
non può pronunciasi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati;
– provvede a segnalare all’Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale
riscontrati nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

La rilevazione svolta dalla Banca d’Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di
crediti:
– per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre per tutti i
conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza. Le forme tecniche che
ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su
crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. I TEG
applicati per tali operazioni sono sensibili alle variazioni di mercato, fermo restando quanto
disposto dalla legge in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La Banca d’Italia ha dato
indicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie
vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso;
– per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito
finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri
finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per
questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento
della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita.
4. I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi
all’erogazione del credito.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento
dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo
gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel
TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal
calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un
qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono
comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il
confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora
effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una
specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle
procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1
punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).
5. La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità
dei tassi applicati. La Banca d’Italia, attraverso le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura” e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito
fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i
TEG applicati, utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che
aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati
sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d’Italia sono
costantemente aggiornate per tenere conto dell’evoluzione della normativa in tema di contratti
bancari e dell’innovazione finanziaria.
Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti 
condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni. 
Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte 
secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d’Italia

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