Chiarimenti sul contributo a fondo perduto
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 15/E del 13 giugno 2020 fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.
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L’Agenzia delle Entrate, con circolare 15/E del 13 giugno 2020 fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Al fine di poter fruire del fondo in oggetto è necessario presentare apposita istanza nel periodo che va dal 15 giugno fino al 13 agosto. Differente periodo di presentazione per gli eredi (25 giugno – 23 agosto).

Come richiedere il contributo: sarà necessario compilare una apposita istanza online. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Le credenziali da utilizzare saranno quelle del servizio Fisconline o Entratel dell’Agenzia, Spid o Carta nazionale dei Servizi.

Il sistema dedicato effettuerà due diverse elaborazioni della domanda presentata, relative a controlli formali e sostanziali. L’esito sarà successivamente comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza.

A chi spetta il contributo: il contributo può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

Requisiti per ottenere il Bonus: per richiedere il contributo devono essere soddisfatti due requisiti: il primo evidenzia che nell’anno 2019 devono essere stati conseguiti ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta indipendentemente dal calo del fatturato.

Allo stesso modo potranno usufruire del bonus, indipendentemente dai requisiti di cui sopra, i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.

Come si calcola il contributo: è necessario applicare una specifica percentuale, che varia dal 20% al 10%, tra la differenza di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 ed il valore corrispondente del mese di aprile 2019. Il bonus, dunque, potrà essere così determinato:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

L’agenzia precisa che il contributo a fondo perduto non potrà mai essere inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche e ai 2.000 per le persone giuridiche.

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