Cliente inesperto e responsabilità della banca

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Cass., 15 maggio 2014, n. 10645 (leggi la sentenza per esteso)

La banca intermediaria non può avvalersi della disattenzione o inesperienza del cliente – che compia versamenti con denaro contante o altri strumenti di pagamento che consentano al promotore una indebita appropriazione – per diminuire il proprio grado di responsabilità e per richiamare le regole dell’art. 1227 del codice civile

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10645 del 15 maggio 2014.

Un cliente di una banca cita a giudizio un promotore finanziario ed un istituto di credito per chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’appropriazione, da parte del promotore, di una serie di somme versate dall’attore.

Il Tribunale, accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido, riconoscendo, però, l’obbligo del promotore di tenere indenne la banca degli importi che questa avrebbe versato all’attore.

Avverso detta sentenza veniva interposto appello, tuttavia i giudici di seconde cure confermavano

la sentenza di primo grado, rigettando le doglianze degli appellanti ed osservando come, nel caso di specie, dovesse propendersi per l’esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità in capo all’investitore

La banca proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., in particolare, deducendo che, in caso di distrazione indebita, da parte del promotore finanziario, di somme consegnate dal cliente in contanti o con assegni girati in bianco, il risarcimento in favore del cliente che ha patito il danno deve essere diminuito in ragione della gravità della colpa.

I Giudice della Suprema Corte, tuttavia, rigettano il ricorso in quanto a loro dire la disattenzione o inesperienza del cliente non elude il principio ex art. 1227 c.c.. E ciò secondo la regola per cui il promotore finanziario può ricevere dal cliente soltanto pagamenti con gli strumenti indicati in appositi regolamenti CONSOB è stata posta con il solo obiettivo di individuare un obbligo di comportamento in capo al promotore e, soprattutto, al fine di tutelare gli interessi del risparmiatore.
Ciò vale a supportare la conclusione che la banca intermediaria non può avvalersi della disattenzione o inesperienza del cliente per diminuire il proprio grado di responsabilità e per richiamare le regole dell’art. 1227 del codice civile

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