Collegamento e autonomia negoziale: due facce della stessa medaglia

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Cass., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21417

Con una recentissima sentenza depositata in data 10 ottobre 2014, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la vexata quaestio del collegamento funzionale: “In tema di contratti, il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo autonomo negozio, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi conservano una causa autonoma e una distinta individualità giuridica, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. La conseguenza è che la loro interdipendenza produce una disciplina unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale per cui essi “simul stabunt, simul cadent”.

In buona sostanza, secondo i Giudici di Piazza Cavour si assiste ad un’ipotesi di collegamento funzionale  tutte le volte in cui i contratti, distinti e separati l’uno dall’altro, perseguono un risultato economico unitario.

In questa direzione, l’influenza reciproca di due diversi regolamenti negoziali fa, dunque, si che gli effetti pregiudizievoli dell’uno si riversino sull’altro, con conseguente caducazione degli effetti dell’uno al venire meno dell’altro.

Da ciò discende che, nonostante ciascun accordo rimanga assoggettato alla propria disciplina, dal momento che il collegamento determina una regolamentazione unitaria delle vicende contrattuali, vige il principio simul stabunt vel simul cadent.

Di conseguenza, se un contratto è nullo, tale nullità si rifletterà anche sull’altro, creando ripercussioni sull’intera “architettura” negoziale, che avrà come effetto quello di compromettere l’intero complesso degli accordi collegati.

Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte sono senz’altro condivisibili, ma unicamente in un’ipotesi in cui il collegamento negoziale sia stato dedotto in assenza di elementi che non consentano di ricostruire una diversa volontà delle parti.

E’ questo, dunque, il punto critico cui occorre prestare attenzione per evitare interpretazioni falsate del principio.

Diversamente, l’errore potrebbe essere quello di giungere all’estrema conseguenza di negare l’autonomia strutturale dei singoli negozi, tutte quelle volte in cui una specifica volontà delle parti in tale senso possa dirsi trasfusa in clausole dal contenuto inequivocabili, come ad esempio le clausole di inopponibilità delle eccezioni, utilizzate sempre più spesso nelle operazioni di credito al consumo.

In definitiva, per quanto da un lato risulti ammissibile un collegamento funzionale, dall’altro resta pur sempre ferma la possibilità di escludere o meno detto collegamento negoziale indagando sulla corretta volontà della parti.

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