Come cambia l’aliquota fiscale IRPEF nel 2022?
Ridefinite aliquote e detrazioni per lavoro adattate alla nuova curva per permettere a tutti i contribuenti di risparmiare in ogni caso nel passaggio dalla vecchia alla nuova tassazione.
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Ridefinite aliquote e detrazioni per lavoro adattate alla nuova curva per permettere a tutti i contribuenti di risparmiare in ogni caso nel passaggio dalla vecchia alla nuova tassazione. Le nuove disposizioni, dettate dalla legge di Bilancio 2022 con effetto dal 1° gennaio di quest’anno, anticipano alcune previsioni della riforma fiscale. Come cambia il sistema di tassazione delle persone fisiche?

Dal 1° gennaio 2022 sono state ridefinite le aliquote e gli scaglioni dell’IRPEF e si è intervenuto anche sulle detrazioni per lavoro per meglio adattarle alla nuova curva e permettere a tutti i contribuenti, in misura maggiore o minore, di guadagnarci in ogni caso nel passaggio dalla vecchia alla nuova tassazione.

Le nuove norme, che anticipano il più ampio disegno riformatore contenuto nella legge delega di riforma del sistema fiscale, in via di approvazione, sono contenute nella legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Quali sono aliquote e scaglioni IRPEF 2022?

Per quanto riguarda le aliquote, dal 1° gennaio 2022, si applicano le seguenti percentuali e scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23%;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

d) oltre 50.000 euro, 43%.

Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2021:

– il penultimo scaglione si ferma a 50.000 euro anziché a 55.000 euro;

– scompare lo scaglione 55.000-75.000 euro in precedenza tassato al 41%;

– le due aliquote intermedie del 27% e del 38% si riducono, rispettivamente, al 25% e 35%.

Come cambiano le detrazioni per lavoro?

Per i redditi di lavoro dipendente, spetta una detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

Invece, per i redditi di pensione, la detrazione non cumulabile con quella prevista per il lavoro dipendente, rapportata al periodo di pensione nell’anno, è pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro (2);

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

Infine, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi assimilati al lavoro dipendente (articoli 50, comma 1, lettere e, f, g, h, i – ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici di cui all’art. 10, comma 1, lettera c – 53, 66 e 67, comma 1, lettere i, l, TUIR) spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste per lavoro dipendente o pensione, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

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