Comprare una casa come un’automobile
Leasing

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Questa è una delle semplificazioni che si fa di uno strumento negoziale introdotto per l’acquisto dell’abitazione principale, caratterizzato da maggior flessibilità rispetto ai tradizionali mutui, e che si va ad aggiungere alle altre formule alternative di acquisto (tra le quali ad esempio il rent to buy).

Tipizzato con l’art. 1.76 della legge 208/2015, con esso “la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 .., si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito”.

Il bacino a cui si rivolge è potenzialmente vasto visto che secondo le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze, il numero dei possibili beneficiari sono circa un milione di cui quelli con un reddito massimo di 55mila euro e un’età inferiore a 35 anni circa duecento mila e quelli di età superiore ai 35 anni circa ottocentotrentamila.

La proprietà del bene resta al finanziatore, mentre il cliente ha il diritto di utilizzarlo a fronte del versamento di una rata di accesso e dell’impegno a pagare canoni mensili. Il finanziamento prevede un tasso di interesse annuo e canoni calcolati sulla base del prezzo di acquisto e della durata del contratto.  Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può acquistare la proprietà del bene al prezzo prestabilito ma può chiedere di rinnovare il leasing o rinunciare all’acquisto.

 

E’ previsto un trattamento fiscale, particolarmente vantaggioso per gli acquirenti più giovani e la possibilità di interrompere il pagamento delle rate per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. La sospensione dei pagamenti può essere richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di agenzia, di rappresentanza commerciale o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Al contrario non può essere chiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato non dipendente, di risoluzione consensuale, di pensionamento, di dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La sospensione deve essere chiesta all’intermediario che ha acquistato o fatto costruire l’abitazione. L’utilizzatore non subisce alcun aggravio d’interesse e di costi né è obbligato al rilascio di nuove garanzie a causa della sospensione. Al momento della ripresa del pagamento, i corrispettivi periodici saranno quelli previsti contrattualmente, con la periodicità originaria, con la possibilità di una rinegoziazione.

Quanto alle citate agevolazioni, i giovani fino ai 35 anni, con un reddito che non superi i 55.000 euro, potranno detrarre in dichiarazione dei redditi il 19% dei canoni pagati per il leasing, fino a un tetto massimo di 8.000 euro annui. Per quanto riguarda la maxirata finale, il limite si attesta a 20.000 euro. Si tenga presente che le agevolazioni non spariscono, ma si dimezzano, per gli over 35 (vale a dire 4.000 euro di detrazione annuale massima e 10.000 euro per il riscatto finale).

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