Conto corrente e ripetizione d’indebito: l’onere alla prova grava su parte attrice

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Tribunale Roma, 8 marzo 2014

Si segnala la sentenza in oggetto, ottenuta da questo studio nell’ambito di una causa promossa da una società nei confronti dell’istituto di credito presso il quale intratteneva un rapporto di conto corrente.

La correntista lamentava l’asserita applicazione, da parte della banca e nel corso del rapporto, di interessi e commissioni illegittimi e chiedeva lo svolgimento di una perizia contabile, volta a rideterminare il saldo del conto. Il giudice romano accoglieva l’istanza istruttoria di parte attrice e conferiva, pertanto, incarico ad un CTU. Durante le operazioni peritali, tuttavia, il perito rilevava l’assenza della maggior parte degli estratti conto e, per tale ragione, effettuava la ricostruzione partendo da un saldo pari a 0 e limitando la stessa ad un breve arco temporale (quello per il quale disponeva dell’opportuna documentazione). A conclusione del giudizio, il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza qui commentata, tramite la quale ha accolto le difese spiegate dallo studio e ha rigettato integralmente la domanda di ripetizione d’indebito formulata dalla società.

Infatti, il Giudice Unico ha chiarito che “l’onere probatorio nel presente giudizio, che ha per oggetto un’azione restitutora, non può che gravare sull’attore. Nessuna rilevanza al riguardo potrebbe assumere la mancata comunicazione da parte della banca degli estratti, dedotta dagli attori e contestata da parte convenuta; anche in tale ipotesi sarebbe stato onere di parte attrice richiedere tempestivamente alla banca la documentazione in suo possesso, esercitando la facoltà di cui all’art. 119 T.U. 385/93 (…). Pertanto non si giustifica il ricorso alle ipotesi ricostruttive seguite dal consulente, basate sull’esame della sola frazione del rapporto per la quale sono disponibili gli estratti conto e sull’azzeramento del saldo (…). E’ evidente che la possibilità di rideterminare il saldo del rapporto presuppone la ricostruzione del suo andamento complessivo, non potendosi considerare certo un saldo che esclude le poste, attive o passive, relative ad una fase precedente del rappporto, peraltro nel caso in esame di durata preponderante. Ne consegue che le domande dirette alla rideterminazione del saldo del rapporto ed alla restituzione od allo storno del rapporto che si assume illegittimamente addebitato dalla banca devono essere rigettate per difetto di prova”.

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