Contributi alle cantine vinicole
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MIPAAF, Pubblicato il secondo bando nazionale per aderire al progetto OCM Paesi Terzi 2016/2017.
Il programma di incentivi è destinato esclusivamente alle cantine che fanno denuncia di produzione e che hanno diritto al contributo perché non interessate da uno dei motivi di esclusione.
SI TRATTA DI UN NUOVO INVITO NAZIONALE per aderire al progetto OCM Paesi Terzi 2016/2017 in attuazione del Decreto Ministeriale n. (numero)32072 del 18 aprile 2016, che ha definito le modalità attuative della misura “Promozione”, prevista dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1308/2013.
OCM PAESI TERZI 2016/2017: Il nuovo invito è stato emanato per disponibilità di risorse per euro 13.266.313,74 per la realizzazione di progetti di promozione nazionali a valere sull’anno fiscale 2016/2017.
SCADENZA: Il bando prevede la scadenza del 30 gennaio 2017 per presentare la documentazione che va indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e consegnata tramite posta raccomandata o corriere espresso.
CONTRIBUTO: L’importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali e la la residua parte è a carico del soggetto beneficiario. Il sostegno europeo può essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto. L’ammontare complessivo del sostegno erogato con fondi europei e con l’integrazione nazionale o regionale è pari al massimo all’80% delle spese.

Non è ammessa la cumulabilità con altri aiuti pubblici.  Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro.

OCM VINO – MISURA “PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI” PROGETTI CAMPAGNA 2016/2017

  • I progetti relativi alla campagna 2016/2017 dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 30 gennaio 2017

PROGETTI MULTIREGIONALI

I progetti multiregionali di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016, sono presentati, entro il termine stabilito dalle Regioni , alla Regione Capofila individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila dell’associazione di imprese costituita.

  • La partecipazione finanziaria ai progetti multiregionali da parte delle Regioni che li attivano è stabilita dalle medesime regioni e comunicata al Ministero.
    Essa deve in ogni caso rappresentare il 25% del costo totale del progetto.
  • La partecipazione finanziaria del Ministero con fondi quota nazionale è determinata nella misura del 25% del costo totale del progetto ed è quantificata in euro 4.000.000.
  • Le Regioni che partecipano ai progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dalla riserva dei fondi quota nazionale;
  • I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dai comitati di valutazione delle Regioni capofila secondo i punteggi stabiliti nell’Allegato N.
  • La quota di partecipazione finanziaria regionale è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna Regione sulla totalità delle attività previste dal progetto.
  • L’istruttoria preliminare dei progetti multiregionali dovrà terminare entro il 15 luglio 2016 e comunque prima del termine dell’istruttoria dei progetti nazionali e regionali al fine di permetterne l’integrazione delle risorse disponibili nel caso di economie generate sui bandi multiregionali.

ELENCO DEI PAESI, DEI NUOVI MERCATI DI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 14, comma 5, del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016.

  • L’elenco delle aree geografiche omogenee, dei singoli Paesi terzi e dei nuovi mercati dei paesi terzi sono riportate nell’Allegato D.
  • Nell’ Allegato P è riportato l’elenco dei Paesi/Mercati emergenti.

AZIONI AMMISSIBILI

Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016, le sub-azioni ammissibili a contributo e le relative spese eleggibili sono indicate nella tabella che costituisce Allegato O.

  • Le sub-azioni, le categorie di spesa eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell’allegato O.

BENEFICIARI

Accedono alla misura “Promozione”, prevista dal Regolamento, i seguenti soggetti:

  • a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  • b) le organizzazioni interprofessionali;
  • c) le organizzazioni di produttori;
  • d) i Consorzi di tutela, autorizzati, e loro associazioni e federazioni;
  • e) i produttori di vino;
  • f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
  • g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h);
  • h) i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino;
  • i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).

I soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

TIPOLOGIA DEI PROGETTI

I progetti possono essere nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale.

I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo.

Tuttavia, se necessario, è possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni.

È facoltà delle regioni stabilire nei propri inviti una durata massima inferiore dei progetti regionali.

INTERVENTI AMMESSI

LE SEGUENTI AZIONI DA ATTUARE IN UNO O PIÙ PAESI TERZI:

  • a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
  • b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
  • d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

  • Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo, redatto e pubblicato dalla Agea.

ALLEGATI:

A) Modulo di domanda
B) Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa
C) Classi valoriali
D) Paesi e macroaree
E) Modello richiesta varianti
F) Riepilogo del progetto
G) Antimafia agea
H) Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016
I) Tabella riepilogo Regioni/MIPAAF
L) Tabella congruità dei costi
M) Griglia punteggi valutazione NAZIONALE
N) Griglia punteggi valutazione MULTI-REGIONALE
O) Tabella SUB-AZIONI AMMISSIBILI
P) Paesi emergenti

SCARICA I DOCUMENTI:

CONTRIBUTO

L’IMPORTO DEL SOSTEGNO A VALERE SUI FONDI EUROPEI È PARI, AL MASSIMO, AL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER SVOLGERE LE AZIONI PROMOZIONALI; 

  • la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario.

Il sostegno europeo può essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto.

  • Pertanto, l’ammontare complessivo del sostegno erogato con fondi europei e con l’integrazione nazionale o regionale non supera l’80% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
  • Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l’integrazione di cui sopra non viene erogata.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento.

Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, ammesso a seguito dell’istruttoria di valutazione, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. 

  • Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro.
  • Nel caso in cui le regioni non adottino propri Inviti alla presentazioni dei progetti, ma si avvalgano di quello emanato annualmente dal Ministero, il costo complessivo minimo per progetto, ammesso a seguito dell’istruttoria di valutazione, è fissato in 50.000 euro per paese terzo/anno.
  • Le Regioni e le Province autonome con proprio provvedimento possono provvedere a fissare un importo diverso rispetto a quello sopra individuato.
  • Per i progetti a valere sulla quota nazionale, il contributo non supera i 3 milioni di euro per singola annualità, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato.
  • E’ facoltà delle Regioni nei propri inviti alla presentazione di progetti fissare un contributo massimo per ciascun progetto, a prescindere dall’importo totale del progetto medesimo.

DOMANDA

I progetti relativi alla campagna 2016/2017, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, pena l’esclusione,

  • SCADENZA : 30 GENNAIO 2017
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