Contributi in conto occupazione alle cooperative sociali di tipo B in Sardegna

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SardegnaBENEFICIARI: il finanziamento è destinato alle cooperative sociali di tipo B, iscritte da almeno due anni, a far data dal giorno di apertura delle domande, nell’apposita sezione dell’Albo regionale, tenuto dal Servizio Coesione sociale dell’Assessorato regionale del Lavoro.
CONTRIBUTO: il finanziamento ha ad oggetto il rimborso delle retribuzioni erogate dalla Cooperativa sociale a ciascun socio lavoratore nella misura del 50 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria4 oppure nella misura dell’80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate.
PERIODO: il contributo copre un massimo di 24 mensilità corrisposte (è dunque a rimborso) (L) nell’arco del quinquennio antecedente la data di inoltro della richiesta e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.
PREMIO: al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e quelle dei lavoratori “svantaggiati”, il massimale di cui al precedente sarà erogato solamente alle cooperative sociali che presentino richiesta di contributo esclusivamente per lavoratori a tempo indeterminato e svantaggiati.
Negli altri casi, i massimali sono ridotti come da tabella di seguito riportata:
€ 60.000,00    solo rapporti a tempo indeterminato    – solo lavoratori svantaggiati
€ 50.000,00    solo rapporti a tempo indeterminato    –  lavoratori svantaggiati e non svantaggiati
€ 45.000,00    rapporti a tempo determ. e indeterm.  –  lavoratori svantaggiati e non svantaggiati
€ 30.000,00    solo rapporti a tempo determinato       –  lavoratori svantaggiati e non svantaggiati
DOMANDA: scadenza 30 maggio 2018.

SARDEGNA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

CONTRIBUTI IN CONTO OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
AI SENSI DELL’ART. 19, L.R. 16/97

BENEFICIARI

Il finanziamento è destinato alle cooperative sociali di tipo B, iscritte da almeno due anni, a far data dal giorno di apertura delle domande, nell’apposita sezione dell’Albo regionale, tenuto dal Servizio Coesione sociale dell’Assessorato regionale del Lavoro

CONTRIBUTO

Il finanziamento ha ad oggetto il rimborso delle retribuzioni erogate dalla Cooperativa sociale aciascun socio lavoratore nella misura del 50 per cento della retribuzione lorda3 prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria4 oppure nella misura dell’80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all’ articolo 4 della legge n. 381 del 1991, il cui elenco è precisato all’art. 24 della L.r. n. 16 del 22.04.1997

PERIODO

Il contributo copre un massimo di 24 mensilità corrisposte (è dunque a rimborso) (L) nell’arco del quinquennio antecedente la data di inoltro della richiesta e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

  • Si precisa che la nozione di retribuzione -ai soli fini della presente procedura- è limitata alla “retribuzione ordinaria” con esclusione di altri oneri (tredicesima, quattordicesima, straordinario, gratifica natalizia, ferie, festività, etc…)

Possono essere finanziati solo i periodi temporali in cui la cooperativa sociale era iscritta all’Albo regionale nella Sezione B.

PREMIO

Al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e quelle dei lavoratori “svantaggiati”, il massimale di cui al precedente art. 4 sarà erogato solamente alle cooperative sociali che presentino richiesta di contributo esclusivamente per lavoratori a tempo indeterminato e svantaggiati.

Negli altri casi, i massimali sono ridotti come da tabella di seguito riportata

MASSIMALE          TIPOLOGIA DI RAPPORTI OGGETTO DELLA RICHIESTA DOMANDA

  • € 60.000,00    solo rapporti a tempo indeterminato    – solo lavoratori svantaggiati
  • € 50.000,00    solo rapporti a tempo indeterminato    –  lavoratori svantaggiati e non svantaggiati
  • € 45.000,00    rapporti a tempo determ. e indeterm.  –  lavoratori svantaggiati e non svantaggiati
  • € 30.000,00    solo rapporti a tempo determinato       –  lavoratori svantaggiati e non svantaggiati

LAVORATORE SVANTAGGIATO

La qualifica di “lavoratore svantaggiato” che da diritto al contributo in conto occupazione maggiorato all’80%, deve risultare necessariamente dal modello Unilav (codice di agevolazione: 196) (R), fermo restando che l’elencazione dei soggetti beneficiari è contenuta nella normativa regionale (art. 24, L.r. 16/97).

  • Diversamente, il contributo richiesto per il lavoratore privo di tale requisito verrà ridotto d’ufficio al 50%

PROCEDURA

La nuova procedura si articola in tre fasi e si fonda sulle dichiarazioni sostitutive, sottoposte a successivo controllo a campione e mirato.

LE NUOVE FASI SONO:

    • FASE I:
      domanda di partecipazione, contenente tutti gli elementi richiesti sotto forma di dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni (allegato 1), da inviarsi unitamente a copia dei documenti d’identità ed alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»
    • FASE II:
      istruttoria della documentazione da parte del Servizio e sua conclusione, mediante determinazione di approvazione delle ammissioni ed esclusioni dal contributo;
    • FASE III
      controllo a campione e mirato per le cooperative risultate in posizione utile in graduatoria;
    • FASE IV
      determinazione di concessione, con impegno di spesa e successiva determinazione di liquidazione e pagamento a favore delle cooperative non sottoposte a controllo e di quelle verificate con esito positivo.

DOMANDA

Le domanda di partecipazione con i relativi allegati dovranno essere trasmesse

  • a partire dalle ore 10h00’00’’ del 23 maggio 2018 e
  • fino alle ore 24h00’00’’ del 30 maggio 2018.

APPROFONDIMENTO

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