Cos’è la centrale di allarme interbancaria? (CAI)
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Articolo del

L’Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 386 del 15 dicembre 1990, denominato Centrale di allarme interbancaria, è disciplinato:

• dal Decreto Legislativo n. 507 del 30.12.1999 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 205 del 25 giugno 1999 – titolo V “Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali”, modificativo della legge n. 386 del 15 dicembre 1990;

• dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001;

• dal Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002, così come modificato con Provvedimento del Governatore del 16 marzo 2005 (G.U. n. 69 del 24 marzo 2005).

SCOPO DELL’ARCHIVIO INFORMATIZZATO

La Centrale di allarme interbancaria è un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SOGGETTI SEGNALANTI

– Banche;
– Intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento; – Uffici postali;
– Prefetti (per il tramite del Ministero dell’Interno);
– Ministero della Giustizia (Casellario Giudiziale Centrale).

DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA:

– generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (segmento CAPRI). L’iscrizione determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi e comporta il divieto, per la medesima durata, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (art. 9 l. 386/90); i dati restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia della revoca (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01);

– estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PASS); tali dati restano iscritti in archivio per il periodo di dieci anni (art. 15 Regolamento Banca d’Italia 29.01.02);

BANCA D’ITALIA – FILIALE DI …….

– generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (segmento CARTER); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10

Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01);

– estremi identificativi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento (segmento PROCAR); tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 15 Regolamento Banca d’Italia 29.01.02);

– sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista (segmento ASA), nonché sanzioni irrogate dall’autorità giudiziaria penale per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria (segmento ASP). Tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle Autorità segnalanti in conformità all’art. 10 Decreto Ministro della Giustizia n. 458/01.

TRATTAMENTO DEI DATI

La Banca d’Italia è tenuta al trattamento dei dati personali nella Centrale di allarme interbancaria, in forza dell’art. 10-bis della l. n. 386/1990. Tale trattamento in virtù di quanto prescritto dall’art. 18 d. lgs. n. 196/2003, deve essere effettuato a prescindere dal consenso degli interessati.

ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI

L’interessato può accedere a tutti i dati personali che lo riguardano iscritti nei diversi segmenti dell’Archivio presso le Filiali della Banca d’Italia, ovvero per il tramite degli enti segnalanti privati. Presso questi ultimi, tuttavia, l’accesso ai dati contenuti nei segmenti ASA e ASP è limitato alle sole informazioni relative all’interdizione dall’emissione di assegni. Presso la Banca d’Italia, non è richiesto il pagamento di alcun corrispettivo per la consegna di informazioni – nominative e non – relative ai dati contenuti nella Centrale di allarme interbancaria. L’istanza può essere presentata direttamente allo sportello, inviata per posta, tramite fax ovvero alla casella di posta elettronica certificata delle Filiali della Banca d’Italia. I dati richiesti possono essere inviati a mezzo posta o posta elettronica certificata a fronte di una specifica richiesta dell’interessato.

RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI

La Banca d’Italia provvede al trattamento attenendosi ai dati trasmessi dagli enti segnalanti (art. 36, comma 2, d. lgs. n. 507/1999).

Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, i prefetti e l’autorità giudiziaria assicurano l’esattezza e la completezza dei dati trasmessi all’archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458.

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