Credit crunch duro a morire
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La segnalazione alla Centrale rischi della Vigilanza per l’azienda in crisi scatta quando il credito della banca va in sofferenza, anche se il patrimonio societario del debitore in quel momento offre margini di rientro. E ciò perché la nozione di «sofferenza» che emerge dalle istruzioni diramate da palazzo Koch per stabilire se l’azienda debba finire o no sulla lista nera non può coincidere con l’insolvenza fallimentare o l’incapienza: la segnalazione, infatti, ha natura preventiva e non avrebbe senso se scattasse quando non è più possibile alcuna ristrutturazione del debito né risanamento finanziario. Lo chiarisce la sentenza 1725/14, pubblicata il 29 gennaio dalla prima sezione civile della Cassazione.

Profondo rosso. Niente da fare per il fallimento della società: è escluso il risarcimento dopo che la banca le intima di rientrare dall’esposizione e fa scattare la segnalazione a palazzo Koch senza far emergere, secondo l’azienda, l’integrale e tempestivo rientro dallo scoperto. In realtà a inchiodare l’impresa poi finita in default c’è la relazione di una società di consulenza che passa ai raggi X i bilanci societari: il calo dei ricavi, al momento in cui gli analisti controllano le carte, fa prevedere un perdita di gestione pari al doppio del patrimonio netto contabile: il deficit di bilancio rende «improrogabile un intervento di ristrutturazione».

Crisi strutturale. Resta confermata la valutazione della Corte d’appello secondo cui la condotta della banca risulta incensurabile: l’appostazione del credito a sofferenza non richiede la previsione che il credito vada perduto mentre la segnalazione può scattare quando il patrimonio societario consente ancora al debitore di rientrare dall’esposizione, magari grazie a pagamenti non del tutto normali, anzi irregolari. Insomma: non si può finire sulla black list di Bankitalia per una mera situazione di illiquidità contingente, ma serve una crisi strutturale del debitore, caratterizzata dall’oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle obbligazioni; risulta tuttavia sufficiente la chiara emergenza che al momento della segnalazione il rientro non appaia sicuro o che vi sia un serio pericolo di insolvenza. Il fallimento paga le spese di giudizio.

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