Negli inviti a comparire e negli avvisi di accertamento da voluntary disclosure l’amministrazione finanziaria ha scelto la strada del calcolo di imposte e sanzioni con il meccanismo del cumulo materiale. Con conseguente (probabile) aggravio del costo finale della procedura da collaborazione volontaria. Secondo quanto ItaliaOggi è in grado di documentare, infatti, dalle prime meccanizzazioni degli inviti a comparire e degli atti di contestazione delle voluntary disclosure risulta che l’Agenzia delle entrate indica, a corredo del prospetto riepilogativo delle sanzioni irrogate riportato in ciascun atto, che si tratta di «violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico».
Un esempio
Facciamo l’esempio di un signor X che nel 1994 ha acceso un conto presso una banca di un paese black list e li deposita il denaro ereditato dai genitori. Nel 2002 il figlio del signor X accende un conto presso la stessa banca e su questo conto sono accreditati i soldi dal padre. Nel 2009 il signor X tramite una fiduciaria che ha sempre sede nel paese black list, arriva a detenere una partecipazione del 70% del capitale sociale della propria srl. Dal 2009 al 2010 il padre conferisce apporti in denaro alla società italiana con le somme prelevate dal conto corrente che va a erodersi a esaurimento nel 2010. Il padre, quindi, avendo omesso gli obblighi dichiarativi, decide di accede alla procedura di collaborazione volontaria presentando il modello, la relazione esplicativa e tutta la documentazione relativa agli ammontari oggetto di disclosure. L’ufficio, pertanto, dopo aver esaminato e valutato la relazione e la documentazione presentata da contribuente procede a liquidare per ciascun anno le maggiori imposte e le sanzioni relative sia alle violazioni dichiarative che quelle in materia di monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW).
Il cumulo
E qui arriva la prima sorpresa da parte dell’amministrazione finanziaria, che in controtendenza con quanto ci si aspetterebbe nel calcolo delle sanzioni, decide che in questo caso non si debba applicare il cumulo giuridico (art. 12 del dlgs n. 472/97). Tale norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria unica, adeguatamente rimodulata nell’ammontare, nel caso di concorso e continuazione di violazioni (si verifica l’ipotesi della «continuazione», quando violazioni della stessa disposizione vengono ripetute in periodi d’imposta diversi; si verifica l’ipotesi del «concorso di violazioni» quando, con una sola azione od omissione, vengono violate diverse disposizioni). A detta dell’amministrazione, in caso di atti emessi a seguito della procedura di voluntary, le sanzioni irrogabili devono essere determinate senza l’applicazione del più favorevole (in molti casi) istituto del cumulo giuridico delle sanzioni ma secondo il più rigido metodo del cumulo materiale (per effetto del quale vengono applicate tante pene quanti sono i fatti di reato commessi). Una scelta confermata anche in sede di atto di contestazione, con il quale l’ufficio contesta, separatamente dall’invito, le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW. In questo atto secondo i calcoli che ItaliaOggi è stata in grado di consultare, sono state computate le sanzioni del quadro RW per ciascun anno e ancora una volta senza applicazione del cumulo giuridico.
Le conseguenze
Il contesto in cui si sta orientando l’amministrazione finanziaria rischia di creare scompiglio negli studi professionali alle prese con la voluntary disclosure. Questo perché con il restyling del quadro RW sono stati modificati i criteri di calcolo delle sanzioni, con la breccia nel sistema della possibilità di applicare il calcolo materiale. Con la rigorosa applicazione del cumulo materiale delle sanzioni l’Agenzia delle entrate escluderebbe la possibilità per il contribuente di vedersi irrogata la sanzione più favorevole tra quella determinata in ragione dell’applicazione del cumulo giuridico e quella quantificata quale sommatoria delle sanzioni contestate per ciascuna violazione (il cumulo materiale, appunto).