La disclosure col ripescaggio

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Possibili rimpatri, sia fisici che giuridici, prima che la procedura di collaborazione volontaria si sia chiusa, con la semplice presentazione a banche e fiduciarie dell’istanza di voluntary depositata presso l’Agenzia delle entrate. Lo si ricava dal testo del ddl sulla voluntary disclosure (Vd) approvato giovedì scorso dalla Camera dei deputati, il cui esame si apre ora al Senato. Giorni frenetici, dunque, per banche e fiduciarie: gli intermediari italiani non vogliono farsi trovare impreparati di fronte alla mole di rimpatri che si preannunciano, complice il «bastone» dell’autoriciclaggio. Bisogna strutturare i processi organizzativi e soprattutto le procedure antiriciclaggio. E l’esperienza maturata nelle passate edizioni degli scudi fiscali deve essere accantonata. I dipartimenti fiscali e compliance di banche e fiduciarie si trovano di fronte a un dilemma: accettare gli attivi oggetto di Vd a procedura conclusa, per evitare rischi di non conformità, sacrificando gli interessi commerciali o strutturare del processi in cui interessi commerciali e compliance coabitano. La collaborazione volontaria è una procedura contraddittoria, che si basa sulla messa a disposizione e sull’analisi di estratti conto, di prove sulla formazione della provvista estera, di documenti: la procedura può durare settimane, se non mesi. Per un intermediario residente, accettare attivi oggetto della procedura all’esito della definizione della Vd, con il pagamento di quanto dovuto da parte del contribuente, significherebbe avere la certezza di un autorevole vaglio sugli attivi rimpatriati: quello effettuato dall’Agenzia delle entrate, i cui funzionari, in quanto pubblici ufficiali, avrebbero l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria le anomalie rilevate durante la procedura nel caso di accertamento di atti falsi esibiti dal contribuente o di comunicazione di dati non rispondenti al vero. Attendere l’autorevole vaglio dell’Ucifi rischia di fare perdere opportunità commerciali agli intermediari italiani e, del resto, lo stesso ddl sulla voluntary disclosure ammette espressamente il rimpatrio, sia fisico che giuridico di attivi esteri (intestazione di conti esteri da parte di fiduciarie) prima che la procedura si sia chiusa, nella misura in cui le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà del minimo in applicazione dell’art. 7, comma 4, del dlgs 472/97 «se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia». È di tutta evidenza, dunque, che la normativa sulla Vd consente rimpatri fisici e giuridici prima che la procedura si sia chiusa. Come garantire che ciò avvenga in sicurezza giuridica per gli intermediari italiani ? Osservando delle semplice accortezze che nascono prima di tutto dal buon senso e, poi, da un’analisi ragionata degli obblighi antiriciclaggio previsti dal dlgs 231/1997. E tali accortezze possono essere così sintetizzate: 1) acquisire copia dell’istanza presentata all’Ucifi e dei relativi allegati; 2) effettuare l’adeguata verifica del cliente sulla base dei documenti così acquisiti; 3) bloccare il rapporto sino a completamento della procedura, consentendo solo operazioni di investimento, ma non consentendo bonifici verso l’esterno; 4) monitorare il rapporto in continuo sino a chiusura della procedura; 5) effettuare la segnalazione di operazione sospette se la procedura non si chiude. Tali accorgimenti permetterebbero a banche e fiduciarie di non perdere opportunità commerciali e, allo stesso tempo, allontanerebbero rischi di non conformità nell’accettare rimpatri fisici o giuridici prima che la procedura si sia chiusa: l’effetto di tali accorgimenti sarebbe di «mettere in sicurezza» gli attivi in questione nel caso in cui, nell’ambito delle operazioni di disclosure, l’Ucifi, e dunque, le Procure della repubblica interessate, dovessero rilevare delle anomalie, per esempio sull’origine dei fondi. La tutela degli interessi commerciali degli intermediari residenti andrebbe, in presenza di tali accorgimenti, a braccetto con l’esigenza di Ucifi e Procure di avere immediatamente a disposizione gli attivi in questione per l’adozione di eventuali misure cautelari nel caso di anomalie emerse durante la procedura.

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