Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
Il difficile governo in banca uic

Ancora nessun commento

Il TUB prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (“intermediari finanziari”).

Le presenti disposizioni disciplinano: i) le condizioni e le procedure dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti o dell’attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (c.d. servicing) (1); ii) i casi di decadenza e di revoca della stessa autorizzazione; iii) l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari.

Agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere moneta elettronica si applicano, relativamente a queste attività, anche le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (2).

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti è finalizzata a verificare l’esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. A tal fine, si richiede:

  1. l’adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  2. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;
  3. l’esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
  4. la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
  5. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all’art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell’art. 25 TUB;
  6. il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall’art. 26 TUB;
  7. l’insussistenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  8. la limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell’art. 106 TUB.

    Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d’Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l’adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell’attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

    La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione dell’intermediario.

    leggi il testo completo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI