Enasarco, previdenza a due vie

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La previdenza gestita da Enasarco rappresenta un caso unico in Italia dal momento che essa è integrativa rispetto al trattamento pensionistico Inps (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare. Oggi più che mai, anche alla luce di una crisi che mette in discussione e riduce i campi di azione del welfare pubblico, assume notevole importanza per ogni lavoratore la possibilità di integrare e migliorare la propria pensione futura.

Analizziamo di seguito due istituti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione in vigore: la contribuzione facoltativa e quella volontaria.

Contribuzione facoltativa

Gli agenti di commercio iscritti a Enasarco hanno l’opportunità di aumentare l’importo della loro futura pensione versando il cosiddetto contributo facoltativo. Quest’ultimo, disciplinato all’articolo 7 del Regolamento, è riservato agli agenti che abbiano almeno un mandato attivo nell’anno in corso. Questa particolare tipologia di contribuzione, dunque, è a esclusivo carico degli agenti, è su base facoltativa, ed è aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria già effettuata dalla ditta mandante; offre quindi la possibilità di incrementare il proprio «montante contributivo» (ovvero l’insieme dei contributi previdenziali che il lavoratore accumula nel corso degli anni di attività) e, conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni pensionistiche future.

Per far fronte alle esigenze dell’iscritto, che potrebbe veder modificata negli anni la propria disponibilità economica, la misura di questo contributo può essere decisa liberamente, purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo annuo previsto per l’agente plurimandatario (quest’anno la metà del minimale corrisponde a 208,50 euro) e non prevede un tetto massimo. Il versamento può essere eseguito solo una volta, entro il 31 dicembre di ogni anno, e non impegna in alcun modo a farne un altro dello stesso importo l’anno seguente. L’agente potrebbe, infatti, decidere di fare un pagamento di un importo totalmente diverso oppure di interrompere il contributo facoltativo, non versando affatto nell’anno successivo per poi riprendere quando lo riterrà più opportuno.

È bene chiarire dunque la principale differenza rispetto alla contribuzione volontaria: quest’ultima incrementa il montante e l’anzianità contributiva dei periodi scoperti da contribuzione per effetto dell’interruzione dell’attività d’agenzia. L’iscritto che intendesse richiedere l’adesione a questo istituto deve quindi avere cessato temporaneamente o definitivamente l’attività.

Il contributo facoltativo versato aumenta il montante contributivo relativo alla sola «quota C» che corrisponde all’anzianità successiva al 31 dicembre 2003, calcolata con il «sistema contributivo» che la Fondazione Enasarco applica (ovviamente non in modo retroattivo) dal 1° gennaio 2004 e che tiene conto dell’ammontare dei contributi versati da ciascun iscritto. E’ bene ricordare che la «quota C» si calcola moltiplicando il montante contributivo per il «coefficiente di trasformazione» relativo all’età dell’iscritto al momento del conseguimento del diritto alla pensione. Tale coefficiente tiene in considerazione l’aspettativa di vita e, per questo, s’innalza con l’avanzare dell’età del pensionamento. Perciò più tardi si andrà in pensione e maggiore sarà l’ammontare della cifra che si percepirà. Il versamento facoltativo è vincolato al montante contributivo del solo anno in cui si effettua il pagamento e non ha effetti retroattivi sui contributi obbligatori delle annualità già trascorse; non concorre inoltre a aumentare l’anzianità contributiva ma solo la misura della futura pensione.

La procedura web per usufruire del contributo facoltativo ed eseguire il pagamento è a disposizione di tutti gli agenti iscritti alla Fondazione che non siano beneficiari di una pensione di vecchiaia. Per accedere a quest’opportunità basterà entrare nell’area riservata inEnasarco, cliccare sulla voce «Pensione» e, successivamente, su «Contributo facoltativo». Nella pagina che apparirà, l’agente prima di decidere l’esatto ammontare del contributo da versare (cliccando sull’apposita voce del menu) avrà la possibilità di consultare il proprio montante contributivo. Una volta scelto e indicato l’importo del contributo, sarà possibile stampare il bollettino Mav da presentare presso un qualsiasi sportello bancario per il versamento. Dopo la contabilizzazione, il contributo facoltativo sarà presente nell’estratto conto online, al pari della contribuzione obbligatoria.

Contribuzione volontaria

Gli iscritti alla Fondazione hanno la possibilità, se in possesso di determinati requisiti, di aderire alla contribuzione volontaria, riservata a chi ha già cessato l’attività ma non ha ancora maturato il diritto alla pensione. In questo modo, chi non esercita più la professione di agente ha la possibilità di raggiungere i requisiti minimi necessari per la pensione Enasarco, incrementando allo stesso tempo il proprio montante contributivo.

Per richiedere la prosecuzione volontaria dei contributi è necessario aver cessato temporaneamente o definitivamente l’attività di agenzia, avere almeno cinque anni di anzianità contributiva (di cui tre nel quinquennio antecedente alla cessazione) e non essere titolari di pensione Enasarco d’invalidità, inabilità o della rendita contributiva. Il diritto al versamento decade in caso di ripresa dell’attività o per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

A differenza della contribuzione previdenziale obbligatoria, che è per metà a carico della ditta mandante e per metà a carico dell’agente, quella volontaria è totalmente a carico di quest’ultimo. L’importo del versamento è determinato sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contributi obbligatori, anche non consecutivi. L’aliquota applicata sarà quella vigente al momento della presentazione della domanda e l’ammontare del contributo resterà invariato anche nel caso di variazione dell’aliquota. In ogni caso l’importo del versamento – inclusa la quota da destinare alla solidarietà di categoria – non potrà essere inferiore al minimale contributivo annuo previsto per l’agente monomandatario. Per il 2014 tale importo è pari a 834 euro (e successivamente aumentato, anno per anno, secondo la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Il modulo può essere scaricato dal sito www.enasarco.it o ritirato presso gli uffici della Fondazione. La domanda, completa di tutta la documentazione, può essere inviata tramite raccomandata a: Fondazione Enasarco – Servizio contribuzioni – via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 Roma, oppure presentata direttamente presso un ufficio della Fondazione. Si ricorda che fa fede la data di spedizione della raccomandata.

La richiesta di adesione deve essere presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. Trascorso questo termine il diritto alla contribuzione volontaria decade e non potrà essere più esercitato. La Fondazione, in caso di accoglimento della domanda, comunicherà all’iscritto i periodi autorizzati, l’importo del contributo dovuto e le modalità di pagamento. Dopo aver ricevuto la lettera di autorizzazione, l’iscritto avrà 90 giorni di tempo per versare, in un’unica soluzione, i contributi volontari relativi all’anno in corso (anche se non interamente trascorso), pena la decadenza dal diritto. Per garantire continuità alla propria contribuzione, l’agente potrà versare anche i contributi pregressi per gli anni eventualmente trascorsi a partire dalla cessazione dell’attività e fino all’anno precedente quello di autorizzazione della domanda. Se l’iscritto sceglie di avvalersi di questa possibilità, i contributi pregressi dovranno essere saldati in un unico versamento entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda. Le annualità successive alla data di autorizzazione dovranno invece essere versate entro il 30 novembre di ogni anno in un’unica soluzione, oppure in quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza fissa (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno). I versamenti effettuati dopo la scadenza del 30/11 saranno imputati alla copertura di periodi successivi. Una volta raggiunti i requisiti pensionistici e accolta la domanda di pensione, ovviamente decade il diritto alla prosecuzione volontaria. Per tutti i dettagli e la normativa completa è possibile consultare il testo integrale del Regolamento in vigore, pubblicato nel sito www.enasarco.it.

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