FABIO PICCIOLINI: “COME FUNZIONA LA NUOVA DISCIPLINA DEL MICROCREDITO”

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IL Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto n. 176 del 17 ottobre 2014 (G.U. 279 del 1°.12.2014 ha emanato la “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

Il microcredito secondo il decreto è l’attività “di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro”.

Non possono essere finanziati i lavoratori autonomi o le imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, i lavoratori autonomi o le imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle cinque unità, le società di persone, quelle a responsabilità limitata semplificata, o quelle cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle dieci unità, nonché con requisiti dimensionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

I finanziamenti, possono essere destinati, all’acquisto di beni, comprese le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario, per la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, per il pagamento di corsi di formazione finalizzati ad aumentare la professionalità, le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti, per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento; infine le società di persone e le cooperative è possibile finanziare anche la formazione dei soci.

L’attività finanziata deve essere comprovata da specifica attestazione.

Per erogare microcredito è necessario che l’operatore, nella fase istruttoria e durante il periodo di ammortamento svolga almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività, oppure di formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, finanziaria, del personale, oppure formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività, oppure supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato, oppure di sostegno per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato, oppure aiuto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato; per i finanziamenti destinati alla formazione universitaria e post universitaria deve essere indicato il percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

I citati servizi possono essere esternalizzati a soggetti specializzati nelle attività citate che dovranno rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti.
Le operazioni di microcredito possono essere di importo massimo di 25.000 euro e non possono essere assistite da garanzia reale.
L’ammontare può essere aumentato in caso di erogazione frazionata in presenza di regolare pagamento di almeno le ultime sei rate pregresse, di sviluppo del progetto finanziato, attestato e verificato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto.

Il finanziamento può essere rifinanziato a condizione che non si superi in ogni caso l’ammontare di 25.000 euro ovvero 35.000 euro nei casi previsti.
L’ammortamento avviene massimo in sette anni, in rate trimestrali.

Gli operatori concludono autonomamente i contratti di finanziamento, mentre per la promozione e il collocamento possono utilizzare i soggetti specializzati sopra indicati.

Possono essere finanziati, per una percentuale massima del 49% di tutte le erogazioni, di microcredito progetti di inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche, in situazioni di vulnerabilità economica o sociale, quali lo stato di disoccupazione, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà, il sopravvenire di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare, una significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

La destinazione del finanziamento deve essere l’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari quali spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.

L’operatore deve verificare, anche con specifica documentazione, l’esistenza delle condizioni previste e l’effettivo utilizzo delle somme concesse.

Ogni beneficiario può essere finanziato fino a 10.000 euro da ogni singolo finanziatore e il prestito avrà una durata massima di cinque anni. Il tasso effettivo globale, comprese le spese per i servizi ausiliari, non deve superare il tasso effettivo globale medio rilevato tempo per tempo vigente, per la categoria di riferimento del finanziamento, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.

Nel contratto deve essere prevista espressamente la destinazione dei fondi, le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare in particolare fornendo informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’intera durata del piano di rimborso del finanziamento.

Possono esercitare attività di microcredito i soggetti iscritti nell’elenco, e art. 111.1 del TUB. Gli iscritti non possono svolgere altre attività oltre a quelle previste dal decreto.

Per essere iscritti nell’elenco è necessario che l’oggetto sociale sia esclusivamente l’attività di microcredito. L’operatore deve avere la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa con un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. I partecipanti al capitale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono avere i requisiti di onorabilità e l’insussistenza di una delle cause di sospensione dalla carica; gli amministratori, i sindaci e il direttore generale possono essere sospesi dall’attività in presenza di situazioni impeditive.

L’operatore deve presentare un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l’indicazione dei soggetti di cui intende avvalersi per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell’operato degli stessi.

L’attività di microcredito può essere svolta senza iscrizione nell’elenco da associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica, società di mutuo soccorso, aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali.
Il responsabile della gestione di tali soggetti deve avere requisiti di onorabilità. L’atto costitutivo o lo statuto devono prevedere che l’attività di microcredito sia svolta a titolo esclusivo o congiuntamente all’esercizio di un’attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria; inoltre devono prevedere la costituzione un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità. In questa tipologia di operazione non può essere finanziato l’acquisto di beni o servizi del soggetto finanziatore.
Quest’operazione di microcredito non deve essere remunerativa e il finanziatore può ricevere esclusivamente un interesse pari al TEGM moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.
Gli operatori, iscritti nell’elenco, devono fornire nella fase precontrattuale, le informazioni necessarie per far prendere al richiedente una decisione informata e consapevole; le informazioni minime, simili a quelle di credito al consumo sono: il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto, le altre condizioni economiche del prestito e le conseguenze in caso di mancato rimborso del prestito.

Sono attività di microcredito la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali e di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.
Gli operatori di microcredito non possono avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito oltre 80%.
I limiti dei finanziamenti possono essere aggiornati trimestralmente.
Gli operatori non possono indebitarsi oltre il sedici volte il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.

La Banca d’Italia disciplina l’iscrizione e la gestione dell’elenco e la dichiarazione di decadenza dell’esponente aziendale in caso di inerzia dell’operatore del micro credito, cura la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l’altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

I poteri saranno trasferiti allo specifico organismo quando costituito.

Infine, il decreto indica come operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell’elenco costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che i partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci, che l’assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali, che siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l’ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari. La società non deve avere scopo di lucro e non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell’anno di riferimento. Per ogni finanziamento deve essere svolta un’istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell’erogazione.

Gli operatori di finanza mutualistica e solidale, oltre le operazioni di microcredito sopra richiamate, in deroga alla normativa generale, possono concedere finanziamenti ai propri soci fino a un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni, con un tasso effettivo globale non superiore alla somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d’inflazione.

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