Fondo centrale: il “decreto del fare” toglie le quote riservate a confidi e pratiche di minor importo

Ancora nessun commento

Il testo del “Decreto del fare” annunciato sabato dal Governo Letta, nel quale si disegna un allargamento del raggio d’azione del Fondo centrale di garanzia in tre sensi: (a) criteri di valutazione aggiustati per la crisi, cioè meno condizionati dagli score  di bilancio; (b) tendenziale incremento degli importi unitari garantiti, eliminando la riserva dell’80% per le pratiche sotto i 500mila euro; (c) crescita del peso della garanzia diretta resa alle banche rispetto alla contro-garanzia veicolata dai confidi.
Vediamo con maggior precisione che cosa prevede il decreto-legge (i miei commenti sono in corsivo)

L’art. 1 prospetta una profonda revisione delle Disposizioni Operative del Fondo da attuarsi entro 30 giorni con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Al comma 1, punto (a) si prevede di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle Pmi tramite (i) l’aggiornamento in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e (ii) l’aggiornamento della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio. Ricordo che il Decreto del 26 giugno 2012 attuativo del Salva Italia abbassava la percentuale minima di accantonamento al 6%. Se la nuova misura intende essere espansiva, aspettiamoci applicazioni più estese del coefficiente ridotto.
Sempre sub (ii) si dispone l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento
alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che
vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie
di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del citato decreto del
26 giugno 2012. Si fa riferimento agli interventi di garanzia diretta, per i quali si estende la copertura massima dell’80% agli anticipi su crediti vs la PA e su generiche operazioni oltre i 36 mesi, esclusi i consolidamenti di debiti a breve erogati dalla stessa banca.
Sub (iii) si prospetta la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della
garanzia.
Si prevedono infine sub (iv) misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento. La trasparenza del pricing spesso invocata.
Il successivo punto (b) limita il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

Il comma 2 abroga la riserva del 30% a favore dei confidi (comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 3). Ecco la norma sbianchettata:

3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 e’ riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Non si sopprime soltanto la riserva pro-confidi, ma anche quella su finanziamenti di minor importo (sotto i 500mila euro) ex ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che recitava così:

Una quota non inferiore [all’80] per cento delle disponibilita’ finanziarie del Fondo e’ riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d’importo massimo garantito per singola impresa.

Si vuole aumentare la potenza di fuoco del fondo su posizioni tendenzialmente più grosse, che pesano di più sull’offerta di credito bancario in valore. La riserva a favore dei confidi potrebbe essere d’impaccio (considerando che molti sono a corto di capitale e non hanno posto per massicce nuove operazioni). Allora si è deciso di toglierla. 

Si abroga anche il comma 10-sexies dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che apriva alle grandi imprese il ricorso al Fondo centrale su finanziamenti con provvista della Cassa Depositi e prestiti. Penso che la norma fosse in conflitto con il trattamento degli interventi del Fondo ai fini degli aiuti di Stato, che utilizza un regime valido per le sole Pmi.

L’art. 2 riguarda la “Nuova Sabatini” di cui si è parlato. In concreto prevede finanziamenti e leasing supportati da provvista della Cassa Depositi e prestiti, a tassi agevolati ribaltati sull’impresa, ed anche assistiti dalla garanzia in via semplificata a valere sul Fondo.

Pare che alcuni confidi maggiori stiano chiedendo in cambio una riserva sulle operazioni di importo minore, limitata però ai confidi 107, e introducendo nel contempo per i 107 una soglia minima molto più alta dell’attuale (500 milioni contro 75 milioni). E’ l’istanza di una certa componente del mondo confidi, che coesiste con numerose altre (ad esempio, quelle dei 106 che lavorano tranquillamente col Fondo centrale). Queste azioni di lobbying in ordine sparso del settore confidi impallidiscono rispetto alla pressione che sta facendo il sistema bancario. Pare che i confidi non se ne accorgano, o che pensino di potersi rifare, prima o poi arriverà il loro momento.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI