Furto d’identità nel credito al consumo: il regolamento

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2014, il decreto del Ministero dell’Economia n. 95 del 19 maggio 2014, che descrive le norme regolamentari attuative del D.Lgs. n. 141/2010 con l’obbiettivo di ridurre e combattere le frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti differiti o dilazionati, con specifico riferimento al furto d’identità.

Sono aderenti diretti: banche intermediari, intermediari finanziari, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e le imprese di assicurazione.

Sono aderenti indiretti: sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili di prevenzione frodi.

Gli aderenti possono inviare all’archivio, di cui è titolare il Mef, istanza di verifica di autenticità dei dati costituenti la documentazione-richiesta di dilazione, diferrimento di pagamento o finanziamento.

Nei casi in cui le istanze di verifica rilevino casi di non autenticità di una richiesta, avvengono segnalazioni ad altre banche dati, quali ad esempio dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps, Ministro dell’Interno, Banca d’Italia e polizia valutaria della Guardia di finanza.

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