Giro di vite sui prestiti ai banchieri

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Stretta della Banca d’Italia in materia di attività a rischio verso soggetti collegati, cioè esponenti bancari e loro famigliari con i quali gli istituto intrattengono rapporti di credito o di altra natura.
In una circolare di qualche giorno fa inoltrata dalle varie sedi della Vigilanza, secondo quanto risulta al Messaggero vengono forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla concentrazione dei rischi già oggetto di disciplina in occasione di una circolare datata dicembre 2006. L’iniziativa è probabilmente collegata all’esplosione del caso Mps, specie in relazione agli affidamenti effettuati da Rocca Salimbeni a famigliari di top manager.

LA RICOGNIZIONE
L’obiettivo della circolare, scrive la Banca d’Italia, è «di agevolare il corretto censimento, da parte della stessa banca, dei soggetti collegati ai quali riferire i limiti prudenziali alle attività di rischio e le procedure di deliberazione delle transazioni». In pratica, è indispensabile che le delibere relative vengano assunte con tutte le maggioranze necessarie ad assicurare la massima trasparenza. La banca, ovvero l’azienda capogruppo, «può effettuare la mappatura dei soggetti collegati ex ante, vale a dire prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti e, entro i limiti di seguito precisati, ex post, vale a dire al momento dell’instaurazione di rapporti». Vanno però prese le tre seguenti precauzioni. La prima: la banca o la capogruppo censiscono le proprie parti correlate (esponenti dell’istituto, azionisti rilevanti, eccetera) e trattandosi di un gruppo di soggetti circoscritto e ben individuato, «ci si attende che l’intermediario sia in grado di effettuare questo censimento in modo completo e aggiornato». La seconda: ciascuna parte correlata «fornisce alla banca o alla capogruppo, sotto la propria responsabilità, l’elenco dei propri soggetti connessi (stretti familiari, società controllate/controllanti, eccetera). La banca verifica tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso (ricavate dal Cerved o dalla Centrale dei rischi) e, se necessario, integra il censimento fornito dalla parte correlata». La terza: il censimento dei soggetti collegati è effettuato, oltre che ex ante, «anche ex post, vale a dire al momento dell’instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della banca, che vi siano rapporti di collegamento».

LE DEROGHE NELLE BCC
Il censimento ex post è effettuato, come precisato dalla normativa, nei limiti dell’ordinaria diligenza. «Si può fare l’esempio di una società operante in un settore economico nel quale opera notoriamente un solo gruppo di imprese – scrive la Vigilanza – sicché è altamente probabile che la società con cui si entra in rapporti appartenga a tale gruppo. Il censimento ex post viene effettuato secondo proporzionalità e non comporta l’obbligo di rivedere la contrattualistica generale per richiedere ad ogni nuovo cliente, in fase di instaurazione del rapporto, se egli sia o meno, per qualsiasi ragione, collegato alla banca».
Le banche (o le aziende capogruppo) devono adottare questo approccio fornendo un’ informativa documentata alle parti correlate e direttamente o per il tramite di queste ultime, ai relativi soggetti connessi, al momento in cui essi vengono censiti ex ante.
Infine, a proposito delle relazioni tra soci delle Bcc, la Vigilanza precisa che «l’ammontare del fido concedibile all’esponente-socio, fissato dallo statuto della Bcc entro il limite massimo del 5% del patrimonio di vigilanza, è disponibile esclusivamente per le attività di rischio nei confronti di quest’ultimo e non anche per le attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi all’esponente».

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