Giudice italiano per prodotti offerti in vendita in Italia

In caso di illeciti civili compiuti a mezzo internet, attraverso la distribuzione di prodotti senza la necessaria licenza proveniente dal titolare del marchio, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, laddove i prodotti siano stati offerti in vendita in Italia.

Infatti, ai sensi dell’art. 7.2 del Regolamento UE n. 1215/2012, quando una persona è domiciliata in un altro stato membro, sussiste in materia di illeciti civili la competenza giurisdizionale del giudice italiano se quest’ultimo è l’autorità giurisdizionale del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Per giurisprudenza comunitaria e nazionale, il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso è sia quello in cui si è verificata l’azione da cui è derivato il danno, sia quello in cui si è verificato il danno.

Pertanto in presenza di atti illeciti a mezzo internet (ad esempio l’utilizzazione non consentita di segni distintivi nell’ambito della distribuzione di prodotti sul territorio italiano) non è rilevante stabilire quale sia il luogo in cui sono stati caricati i contenuti del sito internet. Ciò che rileva ai fini della competenza dell’autorità giurisdizionale italiana è che tali prodotti siano stati offerti in vendita sul territorio italiano.

 

A cura di Fta Avvocati

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