Gli estratti conto non sanano la nullità dei contratti bancari
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L’invio degli estratti conto periodici non sana la nullità del contratto di conto corrente, privo della valida sottoscrizione di un funzionario delegato dalla banca. Lo ha affermato la Corte d’appello di Napoli (presidente Giordano, relatore Cataldi) con la sentenza del 19 dicembre 2014.

Il contratto
Una società aveva chiesto al tribunale di dichiarare nullo, per difetto di forma scritta, il contratto di conto corrente stipulato con una banca, per ottenere anche la rideterminazione del saldo eliminando la capitalizzazione trimestrale, le spese e le commissioni di massimo scoperto.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La banca aveva prodotto in giudizio il documento che doveva dimostrare l’esistenza del contratto, dove era apposta una sigla riferibile all’istituto di credito. Il tribunale aveva escluso però che quella sottoscrizione, peraltro indecifrabile, potesse essere riconducibile al legale rappresentante della banca e potesse valere come manifestazione di volontà negoziale, visto che era apposta in uno spazio riservato, per uso interno alla banca, all’accertamento delle sottoscrizioni del cliente. Il tribunale aveva anche ritenuto che nemmeno la produzione in giudizio della scrittura, a opera della parte che non l’aveva sottoscritta, potesse determinare la conclusione del contratto. Il documento era infatti stato presentato dopo che la correntista aveva già revocato il proprio consenso, eccependo l’originaria nullità del contratto.
La banca ha impugnato la sentenza ma anche la Corte d’appello le ha dato torto. I giudici di secondo grado hanno ribadito che il contratto di conto corrente bancario richiede la forma scritta a pena di nullità, sicché la sottoscrizione del modulo contrattuale deve avvenire a opera di un funzionario chiaramente identificabile e con il potere di impegnare la banca. La rappresentanza dell’istituto di credito implica la spendita del nome dello stesso nei confronti del cliente e non può essere desunta dalla mera sigla apposta sul documento, ai soli fini interni di identificazione del dipendente cui era affidata la pratica; nel caso in esame, ha notato la Corte d’appello, nella parte del modulo che riportava a stampa la denominazione completa della banca non era stata apposta alcuna sottoscrizione, mentre la sigla che, secondo l’istituto di credito, doveva valere come propria adesione al contratto, era stata vergata da tutt’altra parte.
Gli estratti conto
Accertato che il contratto era privo di forma scritta, i giudici d’appello hanno esaminato la tesi per cui il contratto si poteva dire perfezionato con atti successivi, cioè con l’invio di estratti conti periodici regolarmente sottoscritti da funzionario legittimato.
La banca ha citato a sostegno di questa tesi la sentenza della Cassazione 4564 del 2012, ma la Corte d’appello ha osservato che in quella decisione era stata prevalente la considerazione della non necessaria simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti e aveva avuto un ruolo preminente il fatto che il negozio si era concluso per corrispondenza e che il contratto era stato prodotto in giudizio senza che l’altra parte avesse mai prima revocato il proprio consenso.
Secondo i giudici napoletani, nella sentenza della Cassazione il riferimento al valore degli estratti conto si doveva considerare del tutto incidentale e non era confortato dagli altri precedenti, specie quelli in materia di compravendita immobiliare (in forma scritta per eccellenza), secondo i quali, ad esempio, la quietanza successiva al contratto non validamente sottoscritto dà la prova dell’avvenuto pagamento ma non supera l’originaria nullità del contratto (sentenza 5158 del 2012 della Cassazione).
La Corte d’appello ha quindi stabilito che la volontà di concludere il contratto da parte della banca non si può desumere dall’invio degli estratti conto periodici, perché sono atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo, privi di valenza negoziale, e presuppongono l’esistenza del contratto; gli estratti conto insomma «non manifestano la volontà della banca di concludere un contratto ma del contratto rappresentano attuazione e esteriorizzano».

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