l MEF in data 27 marzo ha pubblicato 3 risposte ad altrettante richieste di chiarimenti inerenti il D.Lgs. 141/2010.
– In relazione all’attività di recupero crediti viene chiarito oltre alla natura di tale attività, che la stessa necessita dell’autorizzazione da parte del Questore, che può essere esercitata dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’apposito elenco, che è preclusa ai mediatori creditizi e che è soggetta al vincolo del mono-mandato.
– Per quanto concerne le partecipazioni contestuali ed incrociate da parte del medesimo soggetto al capitale di società agenti in attività finanziaria e di società di mediazione creditizia viene chiarito che la determinazione dell’esistenza o meno di incompatibilità non possa prescindere da una valutazione del singolo caso specifico. A titolo esemplificativo viene chiarito che la qualità di “titolare effettivo” in entrambe le società da parte del medesimo soggetto rappresenta senza dubbio un indizio sintomatico della violazione della normativa circa l’incompatibilità delle due attività.
– In relazione alla disciplina del mono-mandato si specifica che è da ritenersi escluso che più intermediari appartenenti al medesimo gruppo, possano conferire all’agente in attività finanziaria ulteriori mandati (per un limite massimo di due), in aggiunta al mandato già conferito dal gruppo di appartenenza.