Consultazione pubblica sui due recenti Regolamenti adottati dall’OAM

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L’OAM ha posto in consultazione i due Regolamenti adottati con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati. Il termine per l’invio delle osservazioni, fissato al giorno 28 marzo 2013, è stato prorogato fino al giorno 7 aprile 2013.

1) Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di gestione degli elenchi e di controllo sugli iscritti negli elenchi.
In sintesi tale Regolamento prevede che i documenti di interesse generale saranno pubblicati sul portale dell’Organismo, in particolare sarà possibile consultare i seguenti dati:

a) banca dati telematica degli albi tenuti;
b) banca dati delle prove valutative per l’iscrizione agli albi accessibili dai candidati;
c) Statuto;
d) Regolamento di organizzazione e attività;
e) Regolamento di accesso ai documenti formati o detenuti dall’Organismo;
f) Regolamento della procedura sanzionatoria;
g) Bilancio di previsione;
h) Bilancio consuntivo e relazione finanziaria;
i) Relazione annuale sulle attività svolte e sul piano delle attività future;
j) Circolari emanate;
k) Documenti in consultazione pubblica;
l) Esiti della consultazione pubblica.
Il diritto di accesso potrà essere esercitato in via informale, qualora in relazione alla natura del documento richiesto non risulti la presenza di contro interessati, o mediante istanza formale per le restanti tipologie di documenti. Ad ogni modo la richiesta di accesso, rivolta alla Segreteria generale, dovrà essere motivata dimostrando l’interesse diretto, concreto ed attuale al documento richiesto. La richiesta di accesso può essere presentata di persona, per posta, mediante fax o per via telematica alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito internet dell’Organismo. Per la redazione dell’istanza può essere utilizzato il modulo disponibile presso la Segreteria generale dell’Organismo o nel sito internet dello stesso. Il procedimento di interrogazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data di inoltro della richiesta, in caso di mancata risposta questa si intende respinta. La visione e l’esame dei documenti devono essere effettuati esclusivamente presso la Segreteria generale dell’Organismo con la costante presenza di un dipendente dello stesso.

2) Regolamento recante la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo.
Il Regolamento prevede in sintesi che la procedura sanzionatoria dell’Organismo, nei casi in cui accerta una violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione delle sanzioni contemplate dall’ordinamento di settore, si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento delle violazioni;
b) contestazione delle violazioni;
c) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
d) sospensione della procedura ed integrazione delle contestazioni;
e) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
f) proposta al Comitato di Gestione di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
g) individuazione ed irrogazione delle sanzioni;
h) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Comitato di Gestione;
i) notifica del provvedimento e sua annotazione negli elenchi;
j) eventuale impugnazione del provvedimento sanzionatorio secondo le norme del processo amministrativo.

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