Il Ministero dell’economia e delle finanze proroga a metà i versamenti collegati al modello Redditi 2023
Per i versamenti collegati al modello Redditi 2023 sarà una proroga a metà, le esigenze di cassa dello Stato, infatti, non consentono di andare oltre il 31 luglio 2023. 
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Per i versamenti collegati al modello Redditi 2023 sarà una proroga a metà, le esigenze di cassa dello Stato, infatti, non consentono di andare oltre il 31 luglio 2023. 

Nonostante il ritardo accumulato nella pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 28 aprile 2023, con il quale sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022, con il Comunicato Stampa n. 98 del 14 giugno 2023 il MEF annuncia una prossima disposizione normativa che, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), prorogherà al 20 luglio 2023 i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Il versamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento resta fissato al 31 luglio 2023. 

Ai sensi dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest’anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Solo per le persone giuridiche, confermata la possibilità di versamento ritardato con l’applicazione degli interessi corrispettivo, il versamento è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro l’ultimo giorno del mese di luglio nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato entro il 30 giugno. 

È un problema che si ripete puntualmente ogni anno. La dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, ISA fra tutti, accorcia inevitabilmente il tempo di lavorazione delle dichiarazioni dei redditi a disposizione dei commercialisti. Una cattiva abitudine che viola le disposizioni in tema di efficacia temporale delle norme tributarie. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente le modifiche relative ai tributi periodici hanno efficacia solo a partire dal periodo d’imposta successivo. In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti. La relativa scadenza, inoltre, non può essere fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione, qualora previsti. Facendo i calcoli, il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento ISA è il 15 luglio 2023. 

In passato la questione è stata efficacemente risolta con l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale disposizione, in base alle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’Amministrazione finanziaria, consente il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi, per un periodo non superiore a venti giorni. L’emanazione del predetto differimento, inoltre, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 consente l’ulteriore differimento e il versamento nei trenta giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
In condizioni normali l’adozione del predetto provvedimento avrebbe differito, rispettivamente al 20 luglio 2023 (dal 30 giugno 2023) e al 21 di agosto 2023 (dal 31 luglio 2023), la prima e la seconda chiamata al versamento delle imposte sui redditi. Tutto ciò quest’anno non accadrà. 
Nonostante la pressione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il MEF annuncia che le somme in scadenza il 30 giugno 2023 potranno essere versate entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi, i soggetti che applicano il regime forfetario, nonché coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA. 

“La disponibilità e l’ascolto da parte del MEF e dell’Agenzia delle Entrate sono stati più che apprezzabili, ma cogenti vincoli di finanza pubblica non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio”. Secondo il Presidente del CNDCEC “è stato fatto il massimo per contemperare le legittime richieste dei Colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

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