Inasprimento della pena per il falso in bilancio delle quotate
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Alla fine il Governo scopre le carte sulla riforma del falso in bilancio e deposita al Senato, in commissione Giustizia, l’emendamento al disegno di legge anticorruzione. «Alleluia», esulta il presidente del Senato, Pietro Grasso, che a inizio legislatura presentò il testo ora in discussione sul quale si innesta la proposta del ministero della Giustizia. E il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, riferendosi al complesso delle misure in discussione twitta: «Contro corruzione proposte governo: pene aumentate e prescrizione raddoppiata. E l’Autorità oggi è legge con presidente Cantone».
Mentre, sul punto del falso in bilancio, il ministro Andrea Orlando, uscendo ieri sera dalla commissione sottolinea che «si è passati» da un reato di danno a un reato di pericolo con aumento delle pene. Ora, è la lettura del ministro, «siamo di fronte a un reato in grado di mordere il fenomeno»: per Orlando il testo è equilibrato e incisivo per contrastare il fenomeno, «un testo che ha superato qualunque ipotesi di soglie di punibilità e che, pur accogliendo le osservazioni che arrivavano dal mondo delle imprese, non ha rinunciato all’impostazione di contrasto serio del fenomeno».
Il testo sostituisce integralmente gli articoli 2621 e 2622 del Codice civile che disciplinano il reato e ne aggiunge due inediti. Diverse sanzioni, ma identica condotta penalmente rilevante nel caso il delitto sia commesso nell’ambito di una società quotata o non quotata. Quanto alle sanzioni, la maggiore articolazione riguarda le società non quotate, dove la reclusione sarà compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 5 anni. Con la possibilità però di un abbassamento (6 mesi-3 anni) quando i fatti sono di modesta entità «tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta».
Le medesime sanzioni ridotte si applicano poi, ed è una delle novità dell’ultimissima ora, quando il falso riguarda società non quotate che non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare (in sostanza si tratta di società dalle dimensioni assai contenute) e, in questo caso, la procedibilità è a querela della società stessa, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Ma, sempre per le società non quotate, l’emendamento prevede espressamente la possibilità di applicare la recentissima causa di non punibilità per tenuità del fatto, approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri e in attesa solo della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale». Applicazione che è resa possibile proprio dal limite di pena a 5 anni che esclude però la possibilità di svolgere intercettazioni. L’archiviazione scatta quando per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo l’offesa è lieve e il comportamento non è abituale. Il ministero della Giustizia ha però voluto scrivere anche che il giudice dovrà valutare in maniera prevalente l’entità del danno provocato alla società, ai soci e ai creditori.
Sul fronte delle società quotate, invece, è prevista la reclusione da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni, senza la possibilità di applicare misure ridotte o forme di non punibilità. A questa conclusone porta la completa cancellazione delle soglie oggi previste dal Codice civile anche per le società quotate quando non c’è stato grave danno ai risparmiatori. Inoltre, alle quotate, quanto a trattamento sanzionatorio, sono parificate anche le società controllanti, quelle che fanno appello o gestiscono il risparmio pubblico, quelle che hanno fatto richiesta di ammissione a un mercato regolamentato italiano o Ue, quelle ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale italiano.
Venendo agli altri elementi della fattispecie penale, entrambi i casi di false comunicazioni sociali (quotate e non quotate) vengono allineati con riferimento alla descrizione della condotta incriminata: entrambe le norme colpiscono, infatti, le falsità che hanno per oggetto l’indicazione di fatti materiali o l’omissione di fatti materiali rilevati. Un concetto, quello dei fatti materiali, che si sostituisce a quello delle informazioni, con l’intenzione di ridurre l’impatto del penalmente rilevante sul versante delle semplici valutazioni e che, sottolinea la relazione di accompagnamento all’emendamento, è mutuato dalla norma del Codice civile che punisce l’ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza.
Sanzionando, poi, ogni condotta a titolo di delitto è cancellata del tutto l’ipotesi della contravvenzione che riduceva l’area dell’efficacia penale e, nello stesso tempo, è quasi del tutto ridotta la procedibilità a querela di parte che ora, insieme con la necessità del danno, limitava le chance di intervento della magistratura.

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