Insediamento in agricoltura di giovani imprenditori a Trento
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TRENTO:OPERAZIONE 6.1.1. GIOVANI AGRICOLTORI
APERTURA 4° BANDO 2018 MISURA 6.1.1: si tratta dell’apertura del quarto bando per la presentazione delle domande di accesso all’aiuto per favorire il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori che, al momento della presentazione della domanda abbiano un’età compresa tra i 18 anni e i 40 anni (41 non compiuti), attraverso la corresponsione di un premio e incentivando la costituzione e lo sviluppo di aziende competitive, rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale.
BENEFICIARI:  Sono soggetti beneficiari, ai sensi dei presenti criteri, i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’impresa agricola come capo azienda, o come corresponsabile nel caso di società. Sono considerate giovani le persone che alla data di presentazione della domanda di aiuto hanno un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni (41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda e alla data dell’insediamento).
MISURA DELL’AIUTO: L’aiuto consiste in un premio forfettario in conto capitale, in cofinanziamento tra Unione europea, Stato e Provincia e non è direttamente collegabile ad investimenti, fatto salvo quanto indicato relativamente all’attuazione del piano
aziendale. L’aiuto ammonta ad euro 40.000,00. L’aiuto è erogato in due rate.
Domande dal 15 gennaio al 31 ottobre 2018.

TRENTO PSR: BANDO 2018 OPERAZIONE 6.1.1. – GIOVANI AGRICOLTORI

Si tratta dell’apertura del quarto bando per la presentazione delle domande di accesso all’aiuto per favorire il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori che, al momento della presentazione della domanda abbiano un’età compresa tra i 18 anni e i 40 anni (41 non compiuti), attraverso la corresponsione di un premio e incentivando la costituzione e lo sviluppo di aziende competitive, rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale.

BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari, ai sensi dei presenti criteri, i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’impresa agricola come capo azienda, o come corresponsabile nel caso di società.

  • Sono considerate giovani le persone che alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data dell’insediamento hanno un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni. (41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda e alla data dell’insediamento).

GIOVANE AGRICOLTORE

Per giovane agricoltore si intende una persona di età non superiore a 41 anni alla data di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda o come corresponsabile nel caso di società.

REQUISITI

SONO STABILITI I SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER L’OTTENIMENTO DELL’AIUTO ALL’INSEDIAMENTO:

a) l’insediamento è un processo che deve essere già iniziato alla data di presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato.

  • L’insediamento può iniziare al massimo 6 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.
  • Tale periodo serve per le procedure di acquisizione dei terreni e per la preparazione del business plan.
  • L’insediamento deve avvenire in un’impresa con sede legale, fascicolo aziendale e centro aziendale in provincia di Trento.

b) adeguate qualifiche e competenze professionali.

  • La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, oppure di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario.
  • Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l’equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto, o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo (B.P.I.A.), con un corso di durata programmata non inferiore a 600 ore.
  • In caso in cui il requisito professionale non sia posseduto alla data della concessione del sostegno, lo stesso dovrà
    essere conseguito necessariamente entro 36 mesi da tale data;

c) l’azienda agricola

deve avere fin dalla data di presentazione della domanda una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro; inoltre alla data di presentazione della domanda non deve superare una dimensione massima di 150.000,00 euro.

  • La dimensione è calcolata in base ai valori espressi inproduzione standard output lordi

d) piano aziendale

allegato alla domanda, la cui idoneità e congruità deve essere valutata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

  • L’attuazione del piano deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla stessa data.

e) essere imprenditore agricolo professionale (IAP),

verificato in base alla posizione INPS, ed essere iscritto nella prima sezione all’Archivio provinciale delle imprese agricole.

  • In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere
    conseguito necessariamente entro 36 mesi da data di concessione del sostegno;

f) essere agricoltore in attività

ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

  • In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 18 mesi dalla data di insediamento;

g) Al fine di assicurare un’evoluzione strutturale delle aziende agricole,

non può essere concesso l’aiuto se l’azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la divisione, effettuata nei 36 mesi antecedenti alla domanda dell’aiuto, di un’azienda preesistente, condotta dal coniuge, da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado, o da società dagli stessi amministrate.

ESCLUSIONI

  • h) L’aiuto non è concesso nel caso in cui l’insediamento riguardi il subentro in un’azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni compiuti che abbia in precedenza usufruito del premio di insediamento ai sensi del PSR 2000-2006, del PSR 2007-2013, nonché ai sensi dell’art. 17 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.
  • i) L’aiuto non può essere concesso a giovani che si insediano in imprese destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

MISURA DELL’AIUTO

L’aiuto consiste in un premio forfettario in conto capitale, in cofinanziamento tra Unione europea, Stato e Provincia e non è direttamente collegabile ad investimenti, fatto salvo quanto indicato relativamente all’attuazione del piano aziendale.

L’AIUTO AMMONTA AD EURO 40.000,00.

L’AIUTO È EROGATO IN DUE RATE:

  1. • la prima rata pari all’importo di euro 30.000,00, sarà liquidata a seguito dell’approvazione della decisione dell’aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per l’importo della prima rata.
  2. • la seconda rata a saldo sarà liquidata a seguito della corretta attuazione del piano aziendale e del raggiungimento dei requisiti di ammissibilità.

L’aiuto all’insediamento di cui ai presenti criteri non è cumulabile con altri aiuti per l’insediamento del giovane imprenditoriale, in particolare con quelli concessi da ISMEA o ai sensi dell’art. 24 quater della legge provinciale n. 6/1999 e
dell’art. 17 della legge provinciale n. 4/2003.

DOMANDA

Le domande di aiuto all’insediamento devono essere presentate alla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura nei termini seguenti:

dal giorno 15 gennaio e fino al 31 ottobre di ogni anno dal 2017 fino al 2019.

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