Tribunale Napoli, 4 giugno 2014
Il Giudice napoletano, con ordinanza resa nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale veniva eccepito il presunto addebito di interessi usurari in relazione ad un contratto di mutuo, ha evidenziato come l’azione esecutiva può essere paralizzata soltanto allorché “si dimostri che, per effetto dell’applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuante abbia corrisposto all’istituto mutuante a titolo di interessi somme non dovute eccedenti l’importo delle rate scadute e non pagate”. In ogni caso la usurarietà dei tassi di interesse moratori deve ritenersi esclusa, allorché nel contratto di mutuo sia stata pattuita la clausola c.d. di salvaguardia, la quale prevede che la misura degli interessi di mora non sia mai superiore al limite stabilito dalla legge 108/96 e, in caso di teorico superamento, che detta misura sia pari al limite medesimo.