Intermediari finanziari: capitale sociale minimo più elevato e un lungo elenco di scadenze da rispettare
Il difficile governo in banca uic

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Quale effetto della riforma del titolo V del testo unico bancario, disposta dal Dlgs 141/2010, attuata con il regolamento Mef contenuto nel Dm 53/2015 e con la circolare della Banca d’Italia 288 del 3 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio). Novità normative analizzate da Assonime nella circolare 23 di ieri.

La riforma del titolo V del Tub ha razionalizzato la disciplina e l’assetto dei controlli cui sono soggetti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario: in particolare è stato limitato l’ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti, è stato istituito un albo unico degli intermediari, è stato soppresso l’elenco dell’articolo 113 Tub (in cui erano iscritti gli operatori che svolgevano attività finanziaria in via prevalente ma non nei confronti del pubblico), è stata prevista l’iscrizione all’albo indicato dall’articolo 106 del Tub dei confidi di maggiori dimensioni.
Le nuove disposizioni sono caratterizzate da una loro graduazione per tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e della natura specifica dell’attività svolta. In concreto, è stato anzitutto disposto che l’autorizzazione (necessaria per lo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti, di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione) deve essere richiesta prima dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Viene poi previsto un innalzamento del capitale sociale minimo, che viene attestato:
in 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano attività di concessione di finanziamento senza rilascio di garanzie;
in 3 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano attività di concessione di finanziamento con rilascio di garanzie;
in 1,2 milioni di euro per gli intermediari che adottano la forma di società cooperative a mutualità prevalente (senza rilascio di garanzie).
Quanto alle principali scadenze imposte dalla nuova normativa:
a) gli operatori già iscritti nell’elenco generale o in quello speciale nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, del Dlgs 58/1998 (Tuf) possono continuare a operare fino al 13 luglio 2016;
b) entro il 13 ottobre 2015, gli intermediari già iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Tub sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione all’albo dell’articolo 106 del Tub;
c) entro il 13 gennaio 2016, gli intermediari che esercitano attività di cambi devono chiedere alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi 106 e 107 del Tub;
d) entro il 13 aprile 2016 le società fiduciarie indicate dall’articolo 199, comma 2, del Tuf, devono presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione alla sezione separata dell’albo 106 del Tub;
e) entro il 13 aprile 2016, tutti gli altri soggetti iscritti nell’elenco 106 del Tub devono presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione all’albo 106, ovvero nell’elenco dell’articolo 111 Tub o nell’elenco dell’articolo 112, comma 1 del Tub.
I soggetti che non ottengono l’accoglimento delle istanze di iscrizione (o che non le presentino) dovranno deliberare la liquidazione della società oppure dovranno modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento alle attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie il mancato accoglimento dell’istanza comporterà la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria prevista dall’articolo 2 della legge 1939/1966.
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