Intermediari, scambio dati anticipato

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Nuove regole di due diligenze e di adeguata verifica per gli intermediari finanziari e anticipazione al periodo d’imposta 2016 di alcune informazioni nel quadro dell’utilizzo dello scambio automatico di dati tra Stati membri dell’Ue per combattere fenomeni di evasione e frode fiscale. Queste sono le due principali modifiche introdotte alla direttiva 2011/16/Ue dalla direttiva 2014/107/UE pubblicata sulla Gu Ue di ieri.

Le nuove regole tendono a rendere più puntuale e efficace la cooperazione fiscale tra Stati membri superando alcuni limiti esistenti nella citata direttiva 2011/16/Ue e rendendo obbligatoria l’estensione a tutti gli altri Stati membri di specifiche clausole di collaborazione previste solo nei confronti di determinati Stati da accordi bilaterali. In particolare, per quanto riguarda le nuove regole di controllo e di comunicazione degli intermediari finanziari la direttiva prevede che gli Stati membri impongano ai predetti intermediari l’applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale che siano coerenti con gli standard di comunicazione elaborati dall’Ocse. Proprio per questo viene modificato l’articolo 8 della direttiva 2011/16/Ue rendendo, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, obbligatorie queste comunicazioni. Gli Stati membri, a questo fine devono individuare le istituzioni finanziarie che sono incluse e escluse dallo specifico obbligo. Per le istituzioni obbligate la direttiva 2014/107/UE prevede all’allegato I e II le norme ordinarie e le norme complementari di comunicazione e di adeguata verifica fiscale relative ai conti finanziari che devono essere puntualmente osservate dalle predette istituzioni.
Più in dettaglio il nuovo articolo 8 paragrafo 3 bis individua le informazioni che devono essere comunicate sia per i conti correnti, sia per i conti di custodia, sia per i contratti di rendita che per i contratti di assicurazione. Tra i dati obbligatori da segnalare sono, oltre la dettagliata identificazione del titolare del conto, anche il saldo o il valore del conto ovvero per i contratti di assicurazione e rendita il valore maturato; per i conti di custodia l’importo totale degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi generati durante il periodo d’imposta monitorato. Queste specifiche comunicazioni andranno effettuate per la prima volta entro il 30 settembre 2017. Solo per l’Austria, per motivi organizzativi, è previsto la possibilità di effettuare la prima comunicazione entro il 30 settembre 2018.
Per quanto riguarda la conservazione delle informazioni trasmesse le istituzioni finanziarie, gli Stati di invio e quelli di ricezione debbono mantenerle per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva stessa. Questo tempo, che nella direttiva 2011/16/UE non era prevista ora viene fatta coincidere con il termine prescrizionale previsto dalla legislazione tributaria di ciascuno Stato interessato. In pratica tale termine dovrebbe corrispondere al termine di decadenza dell’azione di accertamento prevista dalla normativa fiscale interna.
Altra regola che viene modificata, con riferimento ai predetti nuovi dati da comunicare riguarda l’operatività del limite allo scambio di informazione previsto dall’articolo 8, comma 1 della direttiva 2011/16/Ue. Questo articolo prevede che le autorità nazionali possano non effettuare lo scambio di informazioni quando queste informazioni, secondo l’ordinamento interno, non sono disponibili.

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