CQS: la richiesta di liquidazione del TFR da parte della finanziaria non è espressione della volontà di risolvere il contratto

Tribunale di Nola, 5 novembre 2014 (leggi l’ordinanza)

E’ quanto recentemente affermato dal Tribunale di Nola con ordinanza del 05.11.2014/20.11.2014.

Il provvedimento, intervenuto a definizione di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., investiva il Giudice del cautelare di una domanda ex art. 700 c.p.c. formulata nei confronti di una società finanziaria.

Il thema decidendum poggiava sulla qualificazione giuridica delle richieste inoltrate dalla società finanziaria all’INPS, al fine di ottenere il versamento in proprio favore del TFR del cliente/cedente, causa l’interruzione del rapporto di lavoro.

Secondo la tesi avanzata dal cedente, tali richieste dovevano essere qualificate come “illegittima risoluzione contrattuale”, in quanto le stesse contenevano un conteggio delle somme dovute in favore della società finanziaria a causa della preventiva estinzione del contratto.

La domanda avversaria, tuttavia, così come formulata non veniva accolta né in sede monocratica né in sede collegiale.

Il Tribunale di Nola, infatti, nel confermare l’ordinanza monocratica precisava che, dalle comunicazioni indirizzate dalla finanziaria non emergeva alcuna volontà di estinguere il contratto di finanziamento, “ma più semplicemente la richiesta della suddetta finanziaria di ottenere dall’INPS la liquidazione del TFR, il quale – secondo quanto previsto dalle parti in sede contrattuale – va versato all’ente finanziatore in caso di estinzione del rapporto di lavoro di cui è titolare il beneficiario del finanziamento, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie”.

Premesso ciò, il Collegio rilevava, inoltre, che neppure l’allegazione dei prospetti di preventiva estinzione dei finanziamenti poteva essere intesa come indicativa della volontà della finanziaria di risolvere anticipatamente i finanziamenti.

Con tali conteggi, infatti, l’intermediario finanziario aveva “provveduto a quantificare più semplicemente l’importo astrattamente dovuto a tale data in caso di anticipata estinzione, ciò al fine di poter scomputare dall’importo in parola quanto maturato dal reclamante a titolo di T.F.R. e di poter quindi elaborare, al netto del T.F.R. un nuovo piano di ammortamento per il pagamento dilazionato delle rate da versare, il tutto secondo quanto stabilito contrattualmente”

Dunque, il pieno diritto della finanziaria, in caso di interruzione del rapporto, di richiedere la liquidazione del TFR in proprio favore, senza che detta richiesta possa essere intesa quale manifestazione di un volontà diretta alla risoluzione del contratto.

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