Internazionalizzazione delle imprese
Finanziamenti agevolati per le imprese che vogliono lanciare prodotti in paesi extra UE

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Da oggi è possibile inviare direttamente via PEC, le domande per i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81 con firma digitale del Legale rappresentante.

Questa novità rientra nel processo più ampio che porterà in breve alla digitalizzazione di tutta la procedura per l’accesso ai fondi agevolativi per la internazionalizzazione delle imprese.

Si tratta di una importante novità che riguarda i finanziamenti agevolati che le imprese possono chiedere in particolare per i seguenti interventi: 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri; 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici; 4) Prima partecipazione a fiere e mostre

Sono state introdotte diverse semplificazioni per facilitare le aziende nella presentazione delle domande di finanziamento. Procedura aperta. Domande a sportello.

Al via la digitalizzazione della procedura per l’accesso ai finanziamenti agevolati per la internazionalizzazione delle imprese.

Da oggi e’ piu’ facile inviare le domande di finanziamento

 

LA NOVITÀ RIGUARDA I SEGUENTI INTERVENTI: 

  • 1) Programmi di inserimento sui mercati esteri; 
  • 2) Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica 
  • 3) Patrimonializzazione per le PMI esportatrici; 
  • 4) Prima partecipazione a fiere e mostre

 

 

INSERIMENTO SUI MERCATI ESTERI

 

Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri

  • Riservato alle imprese che vogliono lanciare nuovi prodotti o servizi in paesi extra UE oppure acquisire nuovi mercati per prodotti o servizi già esistenti.
  • Finanziamento a tasso agevolato sul Fondo L. 394/81 e soggetto alla normativa comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 pubblicato sulla GUUE del 18.12.2013.
  • Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. a)

Finalità del finanziamento

Agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi a marchio italiano ovvero l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture permanenti.

Beneficiari

  • Tutte le imprese italiane
  • aventi sede legale in Italia,
  • in forma singola o aggregata,
  • comprese quelle a partecipazione giovanile
  • o a partecipazione femminile.
Nel caso di imprese aggregate la domanda è presentata dalla società capofila corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner.
Tutte le obbligazioni sono assunte dai partner solidalmente.

Attività esclusi dal finanziamento

Non possono essere finanziate le imprese operanti, nei settori di attività esclusi ai sensi dell”art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013.

Iniziative finanziabili

I programmi di investimento per la realizzazione di stabili strutture quali uffici, show room, magazzini, un solo negozio o corner.

Paesi ammessi

  • Tutti i Paesi extra UE.
  • Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un programma che deve essere realizzato in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione situati nella stessa area geografica, dove sostenere esclusivamente spese promozionali.
  • Fermi restando i suddetti limiti, l’impresa può presentare più domande di finanziamento.

 

Prodotti ammessi al programma

  • beni e/o servizi prodotti in Italia;
  • beni e/o servizi non prodotti in Italia ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.

Spese finanziabili

Le spese ammissibili al finanziamento sono:
  • spese di funzionamento (locali, loro allestimento, personale ecc.).
  • spese per attività promozionali (formazione, consulenze mostre e fiere, ecc.).
  • spese per interventi vari (30% forfettario della somma delle spese precedenti).

 

Data di ammissione delle spese

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento, fino a 2 anni dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di realizzazione).

Importo finanziabile

  • Il finanziamento può coprire fino ad un massimo dell”85% dell”importo delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”.
  • In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 25% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.
  • Il Comitato Agevolazioni può, comunque, fissare un tetto massimo di finanziamento concedibile.
  • Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% dell”importo concesso.
  • Il restante importo del finanziamento viene erogato in più tranche sulla base della documentazione relativa alle spese effettuate e dietro presentazione della garanzia.

Durata del finanziamento

  • La durata complessiva è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento (per soli interessi) e 4 di rimborso del capitale.
  • I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell”impresa.

Tasso di interesse

  • Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria.
  • In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

Garanzie

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti:

  • fideiussione bancaria;
  • fideiussione assicurativa;
  • fideiussione di Confidi;
  • fideiussione di Intermediari Finanziari;
  • pegno su titoli di Stato.
  • Le garanzie rilasciate dalle PMI devono coprire almeno il 40% del finanziamento.
  • Le garanzie rilasciate dalle Grandi Imprese devono sempre coprire il 100% del finanziamento.

Domanda

L’impresa presenta la richiesta di finanziamento via PEC con firma digitale del legale rappresentante.
Al termine dell’istruttoria, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato Agevolazioni, sulla base di un criterio cronologico, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

FINANZIAMENTI PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI

 

Riservato alle PMI esportatrici che vogliono stimolare, migliorare e salvaguardare la propria solidità patrimoniale.

  • Finanziamento a tasso agevolato sul Fondo L. 394/81 e soggetto alla normativa comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”, pubblicato sulla GUUE il 24.12.2013, e per la lett. c2

FINALITÀ

Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, per accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri.
A tale fine, per usufruire del finanziamento, le imprese devono presentare il loro piano di sviluppo sui mercati esteri.

SETTORI ESCLUSI

Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività esclusi ai sensi dell”art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013.

IMPORTO FINANZIABILE

  • L’importo massimo è di € 300.000,00, calcolato nel rispetto della normativa comunitaria “de minimis”
  • e nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini del finanziamento è individuato un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito “livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività immobilizzate nette.
  • Il livello soglia è posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi.
  • Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa prima dell’esame della domanda di finanziamento ed è definito “livello d’ingresso”.
  • L’impresa può presentare domanda qualunque sia il suo livello d’ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore).
  • Non sono ammissibili al finanziamento domande di imprese con un livello soglia superiore a 2,00.

OBIETTIVI DEL FINANZIAMENTO

L’obiettivo del finanziamento è quello di:
  • – raggiungere o superare il livello soglia, qualora dall’ultimo bilancio approvato, il livello di ingresso risulti inferiore al livello soglia stesso;
  • – mantenere o migliorare il livello di ingresso, qualora esso risulti uguale o superiore al livello soglia.

 

 

CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

 

  • Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia di 0,80 e di 1,00, il Comitato Agevolazioni, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, può valutare se chiedere l’eventuale rilascio di garanzia e la relativa misura.
  • Nel caso in cui l’impresa presenti un livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese commerciali/di servizi la stessa, per garantire il rimborso del 100% del finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo schema pubblicato.

TASSO

  • Il finanziamento è concesso ed erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria.
  • A seconda degli esiti della prima fase, il rimborso avviene al tasso agevolato, pari al 15% del tasso di riferimento.
  • In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

EROGAZIONE

L’erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene in un’unica tranche (entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento).

RIMBORSO

prima fase: preammortamento
Il preammortamento decorre dalla data di erogazione e termina alla fine del secondo esercizio intero dell’impresa, successivo alla data di erogazione stessa.
Seconda fase: fase di rimborso
IPOTESI A:
  • imprese che al termine della prima fase hanno rispettato il loro obiettivo, migliorando il proprio livello di ingresso, fino a raggiungere/superare il livello soglia, o mantenendolo/superandolo, se già uguale o superiore al livello soglia.
  • La fideiussione, eventualmente acquisita, viene svincolata, ed il rimborso avviene in 5 anni ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento (purchè non inferiore allo 0,50% annuo);
IPOTESI B:
imprese che al termine della prima fase non hanno raggiunto il livello soglia, o, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione.
  • Tali imprese non accedono alla seconda fase e rimborsano il finanziamento in un’unica soluzione;

imprese che al termine della fase di erogazione registrino una flessione contenuta nei limiti del 5%, rispetto al livello di ingresso, e purchè siano rispettati i livelli soglia di 0,80 e 1,00.

  • Tali imprese possono presentare garanzia o proroga di quella eventualmente già rilasciata, ottenendo il prolungamento di un anno della fase di erogazione e preammortamento, al fine di poter nuovamente raggiungere, nell’esercizio successivo, il livello iniziale d’ingresso;
VERIFICA ULTERIORE:
durante la fase di rimborso si verifica unicamente il bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello della prima verifica, applicando le stesse modalità di calcolo utilizzate per la verifica di cui alla prima fase.
Qualora da tale ulteriore verifica risulti una flessione del livello d’ingresso, l’agevolazione è revocata ed il restante rimborso del finanziamento continuerà a tasso di riferimento.

DOMANDA

L’impresa presenta la richiesta di finanziamento via PEC con firma digitale del legale rappresentante.
Al termine dell’istruttoria, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato Agevolazioni, sulla base di un criterio cronologico, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento ed alle relative garanzie.
A seguito della delibera e della stipula del contratto di finanziamento si provvede all’assunzione delle garanzie ed all’unica erogazione.

PRIMA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE

per maggiori informazioni.

Riservato alle PMI che vogliono partecipare per la prima volta ad una mostra/fiera in Paesi extra UE.

  • Finanziamento a tasso agevolato sul Fondo L. 394/81 e soggetto alla normativa comunitaria “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”, pubblicato sulla GUUE il 24.12.2013

FINALITÀ

Incentivare la prima partecipazione ad una fiera/mostra sui mercati extra UE.
  • Al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà fornire un’autodichiarazione attestante che si tratta della prima partecipazione ad una specifica fiera/mostra.
  • Il finanziamento può essere concesso per la prima partecipazione a più fiere/mostre diverse, anche nello stesso Paese, ma non per più partecipazioni alla stessa fiera/mostra.

BENEFICIARI

  • Tutte le PMI aventi sede legale in Italia,
  • in forma singola o aggregata,
  • comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.
Nel caso di imprese aggregate la domanda è presentata dalla società capofila corredata dal mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner.
Tutte le obbligazioni sono assunte dai partner solidalmente.

SETTORI ESCLUSI

Non possono essere finanziate le imprese operanti nei settori di attività esclusi ai sensi dell”art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013

PAESI AMMESSI

Tutti i Paesi extra UE.
  • L’impresa può presentare più domande di finanziamento,
  • ogni singola domanda deve riguardare una o più fiere/mostre
  • da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione
  • La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra.

SPESE FINANZIABILI

Le spese ammissibili al finanziamento di cui alla scheda programma sono:
  • – spese di funzionamento
    • affitto spazio espositivo e suo allestimento,
    • personale esterno,
    • ecc.;
  • – spese per attività promozionali
    • consulenze,
    • materiale pubblicitario,
    • workshop
    • e similari ecc. riconducibili alla fiera/mostra;
  • spese per interventi vari
    • 20% forfettario della somma delle spese precedenti.

 

DECORRENZA DELLE SPESE

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento.
AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
Le spese sono ammissibili se direttamente collegate alla fiera/mostra e sostenute nel periodo di realizzazione del programma,
  • che decorre dalla data di presentazione della domanda stessa
  • e termina 18 mesidopo la data di stipula del contratto di finanziamento.

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE

  • € 100.000,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla stessa proprietà.
  • € 300.000,00 per l’aggregazione di PMI non riconducibili alla stessa proprietà
  • (€ 200.000,00 nel caso di due PMI aggregate
  • ed € 300.000,00 nel caso di tre o più PMI aggregate).
Il finanziamento può coprire fino ad un massimo dell”85% dell”importo delle spese indicate nel programma
e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione della normativa comunitaria “de minimis”.
In ogni caso,
il finanziamento non può superare il limite del 12,5% della media del fatturato degli ultimi 3 esercizi.
Il finanziamento è deliberato dal Comitato Agevolazioni che ne determina la misura in base alla valutazione del programma promozionale e del preventivo delle spese.
ANTICIPAZIONE
Il finanziamento prevede un anticipo compreso tra
  • un minimo del 20%
  • ed un massimo del 30%
dell”importo del finanziamento concesso.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

LA DURATA COMPLESSIVA È DI 4 ANNI
  • di cui 2 di preammortamento (per soli interessi)
  • e 2 di rimborso del capitale.
I periodi di preammortamento e rimborso possono essere ridotti su richiesta dell”impresa.

TASSO

Il tasso di interesse è pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria.
In ogni caso tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo.

GARANZIE

 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato Agevolazioni tra le seguenti:
– fideiussione bancaria,
– fideiussione assicurativa,
– fideiussione di Confidi
– fideiussione di Intermediari Finanziari
– pegno su titoli di Stato.
Le garanzie rilasciate dalle PMI, che superino i criteri valutativi individuati ed approvati dal Comitato Agevolazioni, devono coprire almeno il 40% del finanziamento.

DOMANDA

L’impresa presenta la richiesta di finanziamento, inviando, una volta compilato, il modulo di domanda via PEC con firma digitale del legale rappresentante.
Al termine dell’istruttoria, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato Agevolazioni, sulla base di un criterio cronologico, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il Comitato delibera in merito alla concessione del finanziamento ed alle relative garanzie.
A seguito della delibera e della stipula del contratto di finanziamento si provvede all’assunzione delle garanzie ed alle relative erogazioni.

CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

  • (Decreto Legislativo  143/98, ex L. 227/77)

 

  • Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.

 

  • Tramite il contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere, le imprese esportatrici italiane possono proporre agli acquirenti/committenti esteri, di pagare fino ad un massimo dell’85% del prezzo della fornitura mediante una dilazione di pagamento a medio/lungo termine (comunque non inferiore a due anni) a condizioni e tassi di interesse in linea con gli accordi OCSE.

 

  • Il restante 15% del prezzo della fornitura verrà corrisposto dall’acquirente in contanti.

 

FORNITURE SONO AMMISSIBILI

I beni forniti devono essere beni di investimento italiani:
  • macchinari,
  • impianti,
  • studi,
  • progettazioni,
  • lavori e servizi,
  • nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Possono essere ammessi all”intervento anche le forniture di semilavorati o beni intermedi purché destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
Se inclusi nel prezzo della fornitura, sono ammissibili all”intervento:
– i compensi di mediazione e/o di agenzia nella misura massima del 5% del valore della fornitura;
– le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE (vedi Parte I dell”allegato alla lettera Circolare SIMEST n. 4/2013).

REGOLAMENTO DEL IL PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo dei beni esportati deve essere corrisposto dall”acquirente/committente estero nel modo seguente:
  • – una quota almeno pari al 15% viene regolata in contanti entro il “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare);
  • – il restante 85% viene rimborsato in rate al massimo semestrali, di norma consecutive ed uguali, la prima delle quali non oltre sei mesi dal “punto di partenza del credito”.
Gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore al CIRR (Commercial Interest Reference Rate) sul debito residuo in linea capitale a ciascuna scadenza, vengono pagati al massimo semestralmente.

CARATTERISTICHE DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALL”ACQUIRENTE ESTERO

DURATA:
  • la dilazione di pagamento deve essere pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito.
  • La durata massima deve rispettare gli accordi internazionali in relazione alla categoria del Paese debitore ed alle tipologie di operazioni.
TASSO A CARICO DEL DEBITORE ESTERO (TASSO AGEVOLATO):
  • I tassi d”interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all”esportazione.
  • Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell”1%.
  • Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell”operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata della dilazione.
  • I CIRR, sono resi noti dall”OCSE (oecd.org) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (sviluppoeconomico.gov.it/).
  • Quanto sopra non esclude l”applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.
 
VALUTA DEL FINANZIAMENTO:
  • Il finanziamento concesso dalla banca all”impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all”acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito acquirente), può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute.
  • La valuta di denominazione del finanziamento deve essere uguale a quella del contratto di fornitura.
GARANZIE SUL FINANZIAMENTO:
  • L”intervento non è subordinato al rilascio di garanzie da parte dell”esportatore.
  • Inoltre, ai fini dell”ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.

PAESI VERSO CUI ESPORTARE

Tutti i paesi del mondo ad eccezione di quelli per i quali il Consiglio dell”Unione Europea abbia adottato misure restrittive.

IL CREDITO FORNITORE

LE FORME DI FINANZIAMENTO PIÙ FREQUENTI SONO:
A – Sconto pro soluto o pro solvendo di titoli di credito
  • A fronte delle rate del piano di ammortamento (capitale + interessi) vengono emessi dal debitore estero titoli di credito (promissory notes o bills of exchange) che l”esportatore provvede a scontare sul mercato interno o estero con girata piena o senza ricorso.
  • Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all”esportatore del netto ricavo.
  • Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell”esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), si corrisponde, in un”unica soluzione, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il netto ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli stessi al tasso CIRR pagato dall”acquirente estero.
  • La misura del margine congruo riconoscibile è pari all”1% o all”1,125% a seconda che l”importo dello smobilizzo sia rispettivamente superiore o uguale a 3 milioni di euro o inferiore a 3 milioni di euro.
  • Quanto indicato per i titoli di credito si applica anche allo sconto di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito “stand-by” irrevocabili.
B – Finanziamento all”esportatore
  • L”esportatore ottiene da una banca un”anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso alla controparte estera.
  • Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, si effettua un “intervento di stabilizzazione del tasso” in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero;
  • Si paga alla banca la differenza se positiva, mentre si incassa se negativa.
  • Lo spread riconoscibile è pari all”1% o all”1,50% a seconda che la durata del periodo di rimborso sia rispettivamente inferiore o uguale a 10 anni oppure superiore a 10 anni.

CREDITO ACQUIRENTE O FINANZIARIO

Il credito acquirente si realizza qualora una banca italiana/estera (ovvero un consorzio di banche) stipuli una convenzione finanziaria con l”acquirente estero per la concessione di un credito a medio/lungo termine al tasso fisso basato sul CIRR.
Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l”acquirente estero regola in contanti l”esportatore italiano, contro documenti di spedizione/esecuzione della fornitura.
Così come nel caso del credito fornitore con anticipazione bancaria, tramite un intervento di stabilizzazione la banca finanziatrice, a fronte della corresponsione del tasso CIRR, ottiene, in termini di ritorno sull”operazione di finanziamento, un tasso d”interesse di mercato basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile (Libor/Euribor) + lo spread nella misura ammissibile.
I margini sul costo della raccolta (Euribor/Libor) sono riconosciuti in relazione alle caratteristiche del finanziamento e in base alle condizioni prevalenti sul mercato al momento dell”istruttoria.

DOMANDA

La richiesta è presentata dalla banca italiana o estera.
Limitatamente alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso (sconto) sul mercato estero, la richiesta può essere presentata direttamente dall”esportatore.
La richiesta deve essere formulata sul modulo di domanda (o in conformità ad esso) e corredata della documentazione in esso elencata
Conclusa l”istruttoria, e comunque entro 90 giorni dalla data di ricezione dell”ultimo documento necessario alla valutazione dell”operazione, la domanda viene presentata al Comitato Agevolazioni per l”approvazione.
Con la lettera di ammissione all”intervento si comunica anche il nome del responsabile della struttura organizzativa competente per l”erogazione del contributo.

COSTO

Per l”attività di supporto al credito all”esportazione non si addebita alle imprese esportatrici alcuna commissione.
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