Cass., 25 febbraio 2014, Sez. VI, n. 4426 (leggi la sentenza per esteso)
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4426/2014, ha ribadito il principio secondo cui, in virtù di quanto disposto dall’art. 2171, II comma, c.c., il pagamento di un assegno protestato da parte della banca trattaria, sull’erroneo presupposto dell’esistenza di sufficiente provvista, non può considerarsi indebito e, quindi, non è suscettibile di ripetizione.
Infatti, in applicazione della norma sopra indicata, la banca trattaria (delegata al pagamento), non può opporre al prenditore dell’assegno (delegatario) – che è rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato – le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla banca traente (delegante) e, dunque, il proprio errore circa l’esistenza della provvista.
Peraltro, nell’ipotesi in cui traente e trattaria facciano parte di una rete convenzionale interbancaria che ha, tra le proprie finalità, anche quella di proteggere gli istituti di credito, tenuti al pagamento di assegni bancari emessi dai propri correntisti, dal rischio di versamenti non dovuti perché fondati su titoli inidonei ovvero inefficaci.
Tale sistema prevede infatti, un regime di comunicazione delle “anomalie” della circolazione dei titoli predetti volto a contemperare l’esigenza della tempestiva negoziazione con quella relativa alla limitazione del rischio di insolvenza.
Articolo tratto da