La Cassazione torna ad occuparsi del patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia
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Con la sentenza dell’11/6/2015 la Cassazione è tornata ad occuparsi del patto di non concorrenza dopo la

cessazione del rapporto di agenzia. In particolare la Suprema Corte, dopo aver ricostruito l’evoluzione

normativa dell’istituto in esame, ha affermato i principi giuridici qui di seguito sintetizzati.

· Ai sensi dell’art. 1751 bis c.c. il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo la

cessazione del rapporto di agenzia deve farsi per iscritto e deve riguardare la medesima zona,

clientela e prodotti per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. La durata massima del patto

in questione è di 2 anni.

· A partire dall’1/6/2001 il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di agenzia si

applica esclusivamente agli agenti che esercitano la loro attività in forma individuale, di società di

persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto dagli Accordi Economici

Collettivi (c.d. A.E.C.), a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti

commerciali.

· Dal tenore letterale dell’art. 1751 bis c.c. non si evince che tale norma prescrive contenuti essenziali

del patto a pena di nullità, bensì che esso non può eccedere i limiti posti dalla norma medesima a

tutela della libertà negoziale dell’agente per il periodo successivo all’estinzione del contratto di

agenzia.

· Se il patto di non concorrenza eccede i limiti previsti dall’art. 1751 bis c.c., esso rimane valido, ma

non produce i suoi effetti per la parte eccedente tali limiti.

· La mancata specificazione nel patto di non concorrenza della zona, della clientela o dei prodotti non

può determinare di per sé l’invalidità del patto stesso, salvo il caso in cui tali elementi non sono

determinati nel contratto di agenzia o comunque non sono determinabili in via interpretativa.

· Sono leciti i patti di non concorrenza stipulati prima dell’1/6/2001 (data di entrata in vigore della

legge n. 422/2000 che ha reso oneroso il patto in esame), che non prevedono un compenso per

l’obbligo di astensione post contrattuale assunto dall’agente.

· In assenza di una specifica disciplina transitoria predisposta dal legislatore, la legge n. 422/2000 non

può trovare applicazione ai patti di non concorrenza stipulati antecedentemente alla sua entrata in

vigore, sebbene rispetto ad un rapporto di agenzia cessato successivamente e ad un patto di non

concorrenza che non ha ancora avuto esecuzione.

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