Con la sentenza 24/4/2015 il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro ha ritenuto legittimo il recesso per
giusta causa intimato da una banca ad un promotore finanziario, che aveva utilizzato nei confronti della
preponente espressioni critiche aventi le seguenti caratteristiche:
· intento di conseguire ingiustificati vantaggi personali per il promotore anche a detrimento degli
interessi della banca;
· modalità tali da generare discredito fuori dall’ambito dei diretti interlocutori del promotore (e cioè i
suoi manager), coinvolgendo anche soggetti estranei alla banca.
In particolare il Tribunale di Palermo ha stabilito che quando le critiche di un agente nei confronti della
preponente hanno le caratteristiche sopra indicate vengono superati i limiti entro i quali – secondo una
precedente sentenza della Cassazione (Cass. n. 12873/2004) – è lecito per un agente manifestare espressioni
critiche verso la preponente.