Gli Accordi Economici Collettivi (cosiddetti A.E.C.) sia del settore commercio, sia del settore industria
disciplinano espressamente l’addebito del campionario.
In particolare:
· l’art. 4 dell’A.E.C. settore commercio 16 febbraio 2009 stabilisce che il contratto può prevedere
l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente, nel solo caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, mentre è vietato l’addebito del
campionario all’agente per motivi diversi;
· l’art. 3 dell’A.E.C. settore industria 30 luglio 2014 stabilisce che il valore del campionario affidato
all’agente potrà essere addebitato in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non
dovuto alla normale usura da utilizzo, mentre non è consentito l’addebito del campionario all’agente
per motivi diversi.
In base ad una interpretazione letterale delle suddette norme degli A.E.C. sembra possibile addebitare
all’agente il valore del campionario in caso di furto, in quanto tale fattispecie non configura un caso di
mancata restituzione e/o di danneggiamento derivante dal normale utilizzo del campionario.
A sostegno della tesi della responsabilità dell’agente in caso di furto del campionario va considerato anche
che:
· di solito nei contratti individuali di agenzia si precisa che la preponente rimane proprietaria dei
campionari che affida all’agente in comodato d’uso;
· ai sensi dell’art. 1804 c.c. il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza
del buon padre di famiglia;
· in base alle norme sulla responsabilità del comodatario, in caso di furto del bene in comodato, il
comodatario è responsabile per colpa non in caso di semplice prevedibilità ed evitabilità dell’evento,
ma qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, il comodatario stesso non abbia posto in essere
tutte le attività richieste dall’ordinaria diligenza (ad esempio la chiusura dell’autovettura a chiave con
i vetri completamente alzati e con il sistema di allarme antifurto inserito durante le soste, anche
temporanee; il ricovero dell’autovettura in rimesse private o pubbliche durante le ore notturne).
Pertanto l’agente, per essere esonerato dalla sua responsabilità in caso di furto del campionario, deve riuscire
a dimostrare in un eventuale giudizio di aver adottato tutte le misure richieste dall’ordinaria diligenza per
evitare tale furto, posto che la mera denuncia penale da parte dell’agente non è di per sé elemento idoneo a
liberarlo da tale responsabilità.