La nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto è retroattiva e deve essere applicata anche ai procedimenti in corso
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Ma la causa di non punibilità per tenuità del fatto non vale per chi si è sottratto in maniera fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo chiarisce la Cassazione, con la sentenza n. 15449 della Terza sezione penale depositata ieri, che rappresenta la primissima pronuncia della Corte sulla misura entrata in vigore da pochi giorni, dal 2 aprile.
La Corte ha così respinto il ricorso della difesa di un uomo condannato dalla Corte di appello di Milano per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: in veste di liquidatorie di una società in accomandita semplice per evadere imposte per un valore di 467mila euro aveva infatti costituito un trust, puntando a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. Attraverso la costituzione del trust, infatti, l’imputato, socio accomandatario e liquidatore, aveva trasferito a sè stesso come trustee l’intero patrimonio della sas.
Le finalità liquidatorie del trust non erano poi – secondo quanto aveva ricostruito la Corte d’appello – state comunicate ai creditori, per i quali comunque la costituzione del trust era sostanzialmente inutile visto che, in caso di liquidazione, avrebbero potuto soddisfare le proprie posizioni in altro modo.
In udienza, davanti alla Cassazione, la difesa aveva poi sollevato la questione dell’applicabilità del nuovo articolo 131-bis del Codice penale introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2015. Decreto che non contiene un’esplicita disciplina della fase transitoria. Per la lettura della Cassazione, tuttavia, la norma ha una natura sostanziale che ne rende possibile l’applicazione retroattiva ai procedimenti in corso, trattandosi di una norma più favorevole che introduce nell’ordinamento penale una nuova causa di non punibilità. Inoltre, la richiesta di applicazione dell’istituto è possibile anche in Cassazione, visto che non era stato possibile farlo nel giudizio di merito. Tocca quindi alla Cassazione verificare in astratto l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della tenuità, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la dichiarazione di non punibilità.
Il perimetro di applicazione, ricorda la Corte, è quello dei reati sanzionati con pena fino a 5 anni oppure la pena pecuniaria sola o abbinata a quella detentiva (quest’ultima sempre nel limite dei 5 anni). A questa prima condizione ne seguono però altre due, e cioè la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Con la prima che, a sua volta, si articola in due elementi che vanno rispettati: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.
Detto ciò, in termini generali, la Cassazione si sofferma sul caso concreto, sottolineando che, quanto al limite di pena, la condizione è rispettata visto che si rimane comunque al di sotto del limite di 5 anni dal momento che il reato disciplinato dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede una forbice compresa tra un minimo 6 mesi e un massimo di 4 anni.
Per quanto riguarda le altre condizioni, la Cassazione nega l’applicazione del beneficio, ricordando l’inevitabile riferimento a quanto emerso nel corso del giudizio di merito, visto che solo le condotte non del tutto prive di offensività, ma certo di modesto rilievo, possono essere archiviate. Nel caso esaminato, a fare escludere la non punibilità ci sono le conclusioni della Corte d’appello che ha inflitto una sanzione superiore al minimo, negando l’applicazione delle attenuanti generiche e la non reiterazione dei benefici di legge.

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