La polizza firmata da un falso rappresentante è comunque valida
riconoscimento

Ancora nessun commento

Un contratto di assicurazione concluso da un falso rappresentante della società assicurata può essere ritenuto comunque valido se il falso rappresentato ha indotto il terzo, senza colpa, a credere nella validità della sottoscrizione dell’accordo e della polizza.

Lo ha stabilito il tribunale di Padova in una sentenza depositata il 18 settembre 2014.
La posizione del terzo
La vicenda giudiziaria riguardava la pretesa da parte di una compagnia di assicurazione di vedere pagati i premi assicurativi scaduti e dovuti in base ad alcune polizze contratte da una società cliente. Quest’ultima negava ogni obbligo pecuniario in base alla circostanza che le polizze in questione erano state sottoscritte da una persona che non aveva i poteri di rappresentanza e quindi non poteva impegnare la società sul piano contrattuale.
La questione è dunque risolta dal tribunale con l’applicazione dell’importante principio di diritto noto come affidamento del terzo, invocabile nell’ipotesi in cui il soggetto falsamente rappresentato abbia colpevolmente indotto l’altra parte a credere nella validità della sottoscrizione.
In applicazione di questo principio quindi, il contratto formalmente non valido tra le parti potrà comunque impegnare il falso rappresentato se costui abbia in qualche modo indotto l’altra parte in buona fede a credere che il sottoscrittore avesse effettivamente i poteri per concludere l’accordo.
Nel caso specifico, l’istruttoria svolta in corso di giudizio aveva permesso di accertare che i contratti erano stati sottoscritti dal responsabile dell’amministrazione della società assicurata (tra l’altro figlia del legale rappresentante) e che questa persona con il proprio comportamento attivo e decisionale «aveva ingenerato il convincimento di essere titolare dei poteri per firmare in nome e per contro della società».
Il principio dell’affidamento del terzo in buona fede, o noto come «dell’apparenza del diritto», è ispirato all’articolo 1398 del Codice civile ed è uno strumento di tutela degli scambi commerciali che vuole privilegiare chi senza colpa abbia confidato su una situazione di fatto poi risultata errata, secondo il ragionamento che «tra la posizione del terzo, che ha fatto affidamento su di una situazione di apparenza, e quella di chi ha creato le condizioni affinché apparisse all’esterno la legittimazione del falsus procurator, si ritiene equo tutelare la prima, a condizione che sia in concreto riscontrabile un comportamento doloso o colposo dell’autore della situazione di apparenza».
Il falso rappresentante
Nel caso trattato dal tribunale di Padova, quindi, il comportamento attivo del falsus procurator veniva esercitato in un contesto organizzativo e palese tale da indurre a credere il rappresentante della compagnia di assicurazione (l’agente) che il primo avesse in concreto i poteri per impegnare l’azienda ed assumerne l’obbligazione di pagamento.
Sotto il profilo, quindi, dell’obbligazione pecuniaria assunta dal falso rappresentante, dunque, il tribunale conclude per l’efficacia vincolante estesa anche verso il rappresentato apparente, il quale risponde con colpa per l’operato del falsus procurator avendolo messo in condizione di apparire ciò che in realtà non era.
Il giudice estensore della decisione ritiene dunque, nel condannare l’assicurato al versamento dei premi non corrisposti, che «affinché gli atti del falsus procuratorsiano validi è necessario, quale elemento imprescindibile, la buona fede del terzo. Questa, infatti, si può ravvisare in due casi:
il terzo crede che il rappresentante apparente sia il rappresentante effettivo;
c’é un comportamento colposo del rappresentato che faccia credere al terzo che il potere di rappresentanza sia effettivamente e validamente conferito al falsus procurator.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI