La rateizzazione torna nel vivo
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Per i contribuenti decaduti negli ultimi due anni dal beneficio della rateizzazione delle cartelle e per i soggetti interessati ai nuovi piani di dilazione dei pagamenti si apre la possibilità di riammissione alle pratiche, saltando le rate scadute. È quanto previsto dal decreto legislativo 159/2015, relativo a «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in vigore da ieri, come ricordato in nota da Equitalia.

Opportunità di rateizzazione. Coloro ai quali è scaduto il piano di rateizzazione in un periodo compreso tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 potranno chiedere una nuova dilazione delle somme non versate. Come da decreto, potranno essere concesse dilazioni nel pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, dietro dichiarazione del contribuente che attesa il proprio stato di temporanea difficoltà; sarà necessaria una adeguata motivazione se la somma totale da dilazionare eccede i 50 mila euro. Se l’azienda non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano da 72 rate mensili, può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) solo se dimostra di possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 6 novembre 2013, che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. In caso di rateizzazione, inoltre, il pagamento degli interessi sugli interessi (anatocismo) non potrà essere applicato. I soggetti interessati alla procedura dovranno presentare domanda entro il 21 novembre 2015, tramite i moduli disponibili agli sportelli di Equitalia o nella sezione Rateizzazione – modulistica presente sul sito www.gruppoequitalia.it, nell’area dedicata a cittadini e imprese.

Limiti della dilazione. Tra i limiti della nuova rateizzazione, la mancata possibilità di prorogare il proprio piano; quest’ultimo decadrà inoltre in caso di omesso pagamento di almeno due rate, anche non consecutive. La rateizzazione dei piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015 cesserà invece col mancato saldo di cinque rate, anche non consecutive. Pagando le rate scadute sarà tuttavia possibile chiedere un nuovo piano di dilazione, riprendendo così coi pagamenti.

Infine, nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa, potrà interrompere i pagamenti delle rate -per i soli tributi interessati- per l’intera durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione, il soggetto potrà chiedere di dilazionare il debito, mantenendo fermo il vincolo dei 72 mesi massimi. La rateizzazione del debito può arrivare fino a un massimo di 10 anni, con pagamento minimo per rata da 50 euro.

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