La segnalazione rientra dalla finestra
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L’articolo 2 del D.Lgs. 141/2010 dello Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali modifica in maniera sostanziale il D.Lgs. 141/2010 nella parte relativa agli intermediari del credito.

Viene reintrodotta la cd. “segnalazione” (D.Lgs 141/10 -art. 12 comma 1- quater) pur se svolta nel credito immobiliare. E’ previsto che la segnalazione non sia né un’attività di agenzia, né di mediazione creditizia se prestata a “mero titolo accessorio”.  Un Regolamento del MEF regolerà la materia. La norma fa “rientrare dalla finestra” ciò che ne era uscito nel 2010, pure se attenuata dal mero titolo accessorio e per il solo credito immobiliare. Sembra evidente che il ripristino della norma sia indirizzato verso gli intermediari immobiliari, ma risulta difficile pensare che possa nel tempo essere rispettata solo per i mutui immobiliari. Fondamentale sarà il nuovo ruolo affidato all’Organismo degli agenti e dei mediatori. Rimangono, comunque aperti, almeno, due aspetti. Quello della presenza e, quindi, dell’imputazione, di eventuali costi legati alla segnalazioni e, in tale ambito l’aspetto fiscale in caso di un onere legato alla segnalazione stessa.

Introdotta come nella finanza la figura del consulente indipendente (D.Lgs. 141/2010 art, 13 comma 1bis). Anche in questo caso si rinvia a un decreto del MEF per  i requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell’attività. In ogni caso. chi deciderà di prestare consulenza indipendente dovrà essere iscritto in una sezione speciale dell’elenco in essere presso l’OAM e dovrà svolgere la propria attività in maniera indipendente e nell’interesse del consumatore.  Premesso che i contratti devono sempre essere stipulati nell’interesse del consumatore, rimane difficile comprendere come sarà possibile lo svolgimento della professione, tenuto conto che non si tratta di un contratto di mediazione, in quanto il consulente agisce nell’interesse di una sola parte e per quale motivo uno si debba iscrivere all’albo per un “consiglio” fornito al consumatore; altrettanto oscuro è come dovranno essere conteggiati i costi, considerato che il consulente indipendente non avrà alcun rapporto con l’intermediario finanziatore, per cui la “parcella” non potrà essere inserita nel calcolo del TAEG, conseguentemente il consumatore non potrà avere contezza dell’intero costo del proprio credito. Peraltro, considerato che il consumatore si dovrà confrontare da solo con l’intermediario finanziatore, non potrà godere di eventuali convenzioni che il mediatore con mandato potrebbe avere ottenuto dall’intermediario. Infine, si accenna solamente, auspicando un forte controllo di vigilanza, l’infausta situazione di un doppio passaggio di intermediari creditizi, prima il consulente indipendente poi un agente o un mediatore.

Sono poi ribaditi gli obblighi di conoscenza, competenza, di aggiornamento professionale. Si comprende che la norma sia concernente i nuovi consulenti indipendenti, molto meno che si riporti la stessa norma per gli agenti in attività finanziaria, sia in forma personale che con personalità giuridica e per i mediatori creditizi, considerato che erano previsioni del D.Lgs. 141/10, con una normazione secondaria di Banca d’Italia e dell’Organismo degli agenti e dei mediatori e da questo attuate.

Da ultimo è richiamata la politica di retribuzione incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi richiamando l’art. 120 septiesdecies. Un richiamo importante anche se l’articolo del TUB riguarda sia l’aspetto retributivo che quello formativo. Peraltro, mentre l’articolo del TUB prevede un provvedimento della Banca d’Italia, il comma 1bis del D.Lgs. 141 parla di un Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Infine, il D.Lgs. 141/91 è modificato nella parte relativamente ai requisiti necessari per svolgere l’attività di intermediari del credito nel comparto dei crediti immobiliari (assicurazione per la responsabilità civile professionale, l’onorabilità per chi svolge incarichi direttivi, competenze professionali). 

Le prime sommarie conclusioni, confermano i dubbi sorti con la lettura degli altri articoli dello schema di Decreto. 

Pur se nel recepimento sembrano maggiormente rispettate le originarie previsioni della Direttiva 17, non si può non sottolineare che sono state rimesse in discussione delle norme che avevano fortemente modificato in positivo le professioni di agente e di mediatore. 

Le nuove figure introdotte, particolarmente quelle reintrodotte, non danno la stessa positiva certezza soprattutto a coloro che avevano fatto molti sforzi per rispettare i nuovi impegni a cui sarebbero stati sottoposti e oggi rischiano di ritrovarsi in compagnia di soggetti che quel percorso devono ancora farlo e forse alcuni non lo faranno mai.

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