La semplice regolarità degli atti stipulati non dimostra l’assolvimento dei doveri deontologici di un Notaio
Come è cambiato il peso della garanzia diretta

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Con un’articolata decisione (sentenza 8493/15, depositata ieri) la Seconda civile della Cassazione torna sugli aspetti disciplinari della legge notarile, cassando – con rinvio – l’assoluzione in appello di un notaio incolpato di aver redatto molti atti fuori sede e, tra l’altro, con una tempistica «non compatibile» con la diligenza richiesta.
La Commissione regionale di disciplina del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in primo grado aveva inflitto a un notaio trentino una sanzione pecuniaria di 10mila euro, avendo ravvisato la violazione di «aver svolto ricorrenti prestazioni professionali presso terzi», per essersi il notaio «avvalso della collaborazione» di altri soggetti (una confederazione e una banca locale che avevano messo a disposizione i propri locali, con correlato sospetto di procacciamento di clientela) e infine per aver stipulato «un elevato numero di atti in unità di tempo non compatibili con il rispetto degli obblighi di personalità, diligenza ed imparzialità della prestazione professionale». La Corte d’appello aveva però ribaltato il verdetto della Coredi, partendo dalla regolarità degli atti rogitati e prendendo poi per buona la versione del professionista – secondo cui il perfezionamento quasi contemporaneo di più atti dipendeva da una loro preparazione “collaborativa” con le parti. Quanto al ruolo dei soggetti terzi presso cui erano state concluse le attività contestate, l’Appello aveva valutato la «non rilevanza» sotto il profilo della concorrenza sleale verso gli altri notai del distretto.
La Seconda civile ha smontato la ricostruzione logico/storica dei fatti di incolpazione operata dalla corte veneziana. Il procedimento disciplinare della legge notarile, scrive il relatore, si fonda sul principio accusatorio, quindi la prova degli addebiti è a carico dell’organo che accusa ma l’eventuale esimente è onere dell’incolpato. Nel caso di specie spettava quindi al notaio dimostrare che il “fuori sede” (che peraltro coinvolge il 15% dell’attività dell’incolpato) era stato richiesto dalle parti contraenti. Anche sotto il secondo profilo – i lavori preparatori utilizzati per “tagliare” la ritualità dei rogiti – sarebbe spettato al professionista darne rendicontazione, e non invece alla Corte individuarne la “prova logica”. Del tutto ininfluente, infine, la mancanza nell’istruttoria di «doglianze della clientela»: «la regolarità degli atti non può dimostrare, neppure indirettamente, la conformità del comportamento del professionista ai doveri deontologici», scrive il relatore.
A decidere sulla vicenda sarà ora una diversa sezione dell’Appello di Venezia.

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