Abusare del processo può costare 100 mila euro
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È la cifra stabilita dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1592/2015, pubblicata il 14/4/2015. A tanto è stato condannato un temerario, che ha sommerso la propria controparte di una valanga di pignoramenti (ben 44), al solo scopo di danneggiarla commercialmente, e che ha appellato una sentenza, nonostante sapesse di avere torto.

La Corte ha applicato in modo esemplare l’articolo 96 del codice di procedura civile, che dà al giudice il potere di condannare, anche d’ufficio, al risarcimento del danno per abuso del processo. La Corte di appello di Milano ha affrontato una prima questione relativa alla valutazione della colpa grave in capo a chi strumentalizza il giudizio. Questa si può desumere da alcuni indizi. Nel caso specifico la Corte lombarda ha tenuto conto del fatto di avere perso totalmente la causa e del reale intento perseguito, non di esercitare i propri diritti, ma di danneggiare il più possibile il proprio avversario.

Altro profilo è la prova del danno. Nel caso concreto una società aveva subito un’ordinanza provvisoria di pagamento somme e, pur riservandosi di contestare il credito nel prosieguo del processo, ha addirittura, nel frattempo, messo a disposizione un conto vincolato offrendolo per il pignoramento. La controparte ha preferito pignorare i crediti vantati dalla società presso ben 44 dei suoi clienti solo per macchiare la reputazione commerciale. L’avvocato dell’interessato ha anche messo le mani avanti, avvisando con il fax del fatto che il suo cliente voleva procedere con lo tsunami di esecuzioni, nonostante il rischio di soccombenza certa nel caso in cui la società avesse deciso di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni.

Insomma il fax ammetteva la pretestuosità dell’azione del cliente ed è stato prodotto agli atti di causa, non essendo stato inviato come comunicazione riservata non producibile in giudizio. A parte i profili deontologici, che i fatti narrati potrebbero provocare (se è lecito inviare una comunicazione con valutazioni negative sull’azione del proprio cliente e se è lecito produrre in giudizio la corrispondenza tra colleghi avvocati, anche se non dichiaratamente riservata), la Corte di appello ha ritenuto decisivo il fax come prova dell’intento di pregiudicare l’immagine e la reputazione commerciale. La Corte di appello ha anche valutato la pretestuosità dell’azione giudiziaria, promossa nonostante la consapevolezza della sua infondatezza.

Insomma il cliente ha voluto proseguire, anche se avvisato del rischio cui andava incontro. Secondo i difensori della parte vittoriosa, Emanuele Alemagna, Vittorio Turinetti di Priero e Tiziana Boneschi dello Studio Legale LCA di Milano, «sebbene la decisione della Corte d’appello riguardi un caso eclatante di comportamento processuale scorretto, non ne va sottovalutata la portata innovativa: sembrerebbe che anche la magistratura stia assumendo una posizione più severa nei confronti del ricorso abusivo alla giustizia, nel solco delle plurime riforme legislative succedutesi in anni recenti con la finalità di disincentivare le liti pretestuose, da ultimo l’applicazione del tasso maggiorato degli interessi di mora in pendenza di giudizio».

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