L’accordo con i creditori ed il piano del consumatore
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Il nuovo intervento in materia di credito immobiliare ai consumatori, oltre che inserire una disciplina ad hoc per le operazioni di finanziamento ivi contemplate, offre un’interessante spunto in materia di “professionalità” laddove ad essa si era soliti recentemente fare riferimento principalmente in materia di esponenti aziendali.

E’ indubbio infatti che le novità (e le modifiche) del novellato art. 106 TUB (e dunque della Circolare 288) abbiano reso inderogabile, ad esempio, il possesso da parte degli amministratori di un determinato livello di competenza e professionalità. Ciò al fine di assicurare una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta l’efficace assolvimento dei compiti di gestione e di controllo ed abbiano la piena comprensione degli assetti di governo dell’ente e del proprio ruolo in esso.

Ciò premesso, va evidenziato come di questa professionalità non si offra una definizione nel dettaglio, sebbene in via interpretativa di presume faccia perno sul percorso di formazione che ciascun singolo abbia affrontato. Del resto le Guidelines on internal governance  dell’Eba del 2011 precisano come gli amministratori debbano “essere e restare idonei sotto il profilo della professionalità, anche mediante un’adeguata formazione, per le posizioni che rivestono”.  La professionalità inoltre non deve essere posseduta dagli amministratori solo all’inizio del loro mandato, ma deve essere mantenuta nel corso del tempo.

Con il recepimento della Direttiva sul Mortgage Credit, la professionalità riceve una rinnovata importanza e soprattutto un ampliamento dei contenuti. Con la disciplina del TUB sul Credito immobiliare ai consumatori infatti vengono individuati i requisiti di professionalità di cui devono essere in possesso i membri del personale preposto alla commercializzazione dei contratti di credito, all’assistenza al consumatore e alla gestione dei reclami. E’ importante evidenziare che il medesimo requisito è richiesto per i soggetti a cui tali dipendenti rispondono direttamente in via gerarchica. Cosa si intenda per professionalità, lo chiarisce la normativa stessa laddove indica espressamente quali debbano essere gli ambiti di competenza del personale, tenuto a conoscere tanto il contesto giuridico in cui si forma la figura del consumatore, sia l’insieme di regole che nell’ordinamento italiano sono dedicate al tema della proprietà immobiliare, ivi comprese quelle di natura giudiziale.

Più nello specifico è richiesta un’adeguata conoscenza con riguardo innanzitutto ai prodotti di credito immobiliare e i servizi accessori solitamente offerti congiuntamente a questi prodotti. Ma ciò non basta perché occorre che si sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge relative ai contratti di credito ai consumatori e in materia di tutela dei consumatori (dunque si amplia la materia). E’ inoltre richiesta familiarità con il mercato nazionale del credito immobiliare, la procedura di acquisto dei beni immobili, la valutazione delle garanzie, l’organizzazione e il funzionamento dei registri immobiliari. Sono altresì richiamati gli standard di etica professionale nonché i meccanismi che stanno alla base della valutazione del merito creditizio, per il quale è richiesta “un’adeguata competenza in materia economica e finanziaria” i cui

contenuti sono rimessi al prudente apprezzamento dei finanziatori.

Ai fini del controllo sul livello di professionalità, a differenza di quel che avviene per gli esponenti aziendali, qui non si fa perno su un processo di autovalutazione, ma si impone al finanziatore di appurare quanto sopra sulla base del possesso di specifiche qualifiche professionali, quali il titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti per l’esercizio delle funzioni alle quali il personale è preposto e l’ adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. In via transitoria poi viene concesso che – alternativamente – la professionalità possa essere evinta in forza dell’esperienza professionale di almeno due anni in settori riguardanti l’erogazione, la distribuzione o l’intermediazione di prodotti creditizi, così come previsto dallo stesso allegato 3 della Direttiva Mortgage Credit. Ciò però solo sino al 21 marzo 2019. Successivamente a tale data occorrerà possedere tutti i requisiti di cui sopra. I “settori” enumerati in quest’ultimo caso, non sono esaustivi ma esemplificativi ed andranno calibrati in ragione delle funzioni svolte dal personale

Sul finanziatore grava dunque l’onere di adottare procedure ad hoc nonché monitorare la professionalità richiesta attraverso la somministrazione di appositi test.

Si aggiunga da ultimo, che quanto fin qui illustrato interessa i soli “finanziatori” e non anche agli intermediari del credito, per i quali ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del d.lgs. n. 141/2010, i relativi requisiti di professionalità del personale dev’essere definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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