L’antiriciclaggio senza sconti

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Niente sconti antiriciclaggio sulla voluntary disclosure. Le agevolazioni previste dal dl n. 4/2014 hanno esclusivamente natura fiscale e penale. L’adesione alle procedure di collaborazione spontanea non vale di per sé a qualificare come lecite le risorse o le attività illegalmente detenute o stabilite all’estero. Restano quindi fermi gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo degli asset. Mentre per quanto riguarda le condizioni ostative all’accesso, andrebbe meglio precisato quali atti o notizie hanno effetti preclusivi per il contribuente e quali no. È quanto rileva il servizio studi della camera, che ha diffuso ieri il dossier sul dl n. 4/2014, dalla prossima settimana all’esame di Montecitorio per la conversione.

Antiriciclaggio. Nonostante la speciale procedura per la regolarizzazione dei capitali esteri, intermediari e professionisti dovranno adempiere a quanto richiesto dal dlgs n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela. In particolare, osservano i tecnici della camera, maggiore attenzione andrà prestata qualora i capitali siano detenuti in paesi individuati dal Gafi come «ad alto rischio» e/o non cooperativi. Un’interpretazione peraltro conforme a quella già fornita dal ministero dell’economia con la circolare n. 8624 del 31 gennaio 2014.

Sanzioni. Il servizio studi della camera rileva come gli effetti favorevoli sulle sanzioni tributarie recati dal dl n. 4/2014 si limitano a quelle previste per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW di Unico). «Dal tenore della norma», si legge nel dossier, «sembra che restino ferme le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all’estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal dlgs n. 472/1997».

Scudo fiscale. Lo scudo-ter disciplinato dal dl n. 78/2009 ha comportato effetti estintivi relativamente agli importi dichiarati e relative sanzioni, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali non fossero ancora scaduti i termini per l’accertamento. Anche ai fini del monitoraggio fiscale. In questi casi, pure in caso di detenzione black list e/o reati tributari, l’orizzonte temporale da «mappare» in sede di disclosure potrebbe quindi ridursi.

Destinazione gettito. In linea con i contenuti della relazione tecnica, il dossier conferma che è impossibile stimare le entrate attese dalla voluntary disclosure, «in considerazione dell’assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti che potrebbero aderire all’iniziativa, sia della quota delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto della nuova procedura di collaborazione volontaria». Tuttavia, secondo il servizio studi, nel destinare il futuro gettito il dl n. 4/2014 è lacunoso: non è chiaramente indicato se i debiti commerciali scaduti che saranno pagati riguardano tutte le p.a. o solo gli enti locali (come lascerebbe presumere l’apposita esclusione dal patto di stabilità).

Tassa telefonini. Con una norma interpretativa, l’articolo 2, comma 4 del dl n. 4/2014 ha previsto l’applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al dpr n. 641/1972) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. L’intervento è volto a sanare il noto contrasto giurisprudenziale tra erario e comuni, anche in vista dell’imminente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, attesa per fine mese. Tuttavia, sottolinea il servizio studi, l’attuale formulazione della norma è errata, in quanto il citato articolo 21 richiama l’abrogato articolo 318 del dpr n. 156/1973 (in luogo dell’articolo 160 del dlgs n. 259/ 2003). Secondo il dossier il parlamento dovrebbe pertanto aggiornare il riferimento.

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