L’attività di intermediazione assicurativa è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al RUI
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Il registro è composto da 5 sezioni distinte.

GLI AGENTI E I BROKER DI ASSICURAZIONE

Le sezioni A e B del RUI sono dedicate rispettivamente agli agenti e ai brokers.

In base all’art. 109 del Codice di Assicurazione gli agenti di assicurazione agiscono in nome e per conto di una impresa di assicurazioni e pertanto sono legati a questa da un rapporto di collaborazione.

I brokers di assicurazione agiscono invece su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. A differenza dell’agente, questa figura è quindi indipendente e deve avere rapporti ed operare con più imprese assicurative, collaborando anche, se il mandato lo prevede, alla gestione e all’esecuzione, soprattutto in caso di sinistri, dei contratti conclusi.

Per accedere a queste due sezioni è necessario superare un esame di idoneità scritto. Nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006 sono specificati i requisiti per l’iscrizione, le modalità della prova di idoneità, le materie oggetto di esame e la composizione della commissione esaminatrice.

Una volta superato l’esame, per poter operare come agenti o brokers è obbligatorio stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale (art. 11 del Regolamento ISVAP 5/2006) con un massimale di 1.122.000 euro per sinistro e 1.683.000 euro per anno a far data dal 1° Gennaio 2010. Tale polizza coprirà tutti i danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge l’intermediario. Se non si adempie a questo obbligo, l’intermediario verrà iscritto al RUI come intermediario temporaneamente inoperativo.

I brokers hanno inoltre l’obbligo di aderire ad un Fondo di garanzia, costituito presso la CONSAP, per risarcire gli eventuali danni arrecati agli assicurati e alle imprese assicuratrici, che non siano coperti attraverso la polizza o non siano stati risarciti dall’intermediario. Il contributo previsto per questo fondo è determinato annualmente e non può essere superiore allo 0,5% delle provvigioni annualmente acquisite. Il mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia è causa di cancellazione dalla sezione B del RUI se non si è provveduto nel termine previsto nella diffida dell’ISVAP, salva la possibilità di reiscriversi se si provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.

Altra figura tipica del settore è l’intermediario iscritto nella sez. E che collabora con l’agente (una volta chiamato subagente) o il broker. Per diventare collaboratore non occorre fare l’esame IVASS, ma soltanto svolgere un corso base online di formazione iniziale di 60 ore che si concluderà con una prova scritta in aula svolta dalla società di formazione che organizza il corso. Cliccando qui trovate il nostro. Sarà poi curà dell’agente o del broker, una volta ricevuto l’attestato dello svolgimento del corso di 60 ore, di iscrivere al RUI il nuovo collaboratore .

COME DIVENTARE AGENTE E BROKER DI ASSICURAZIONE

Una volta l’anno l’IVASS, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, indice una prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Requisiti per l’ammissione all’esame:

Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

Come essere informati appena esce il nuovo bando d’esame:

Per essere avvisati appena uscirà il nuovo bando d’esame vi suggeriamo di lasciare il vostro indirizzo e-mail nell’apposito riquadro qui in alto nella barra laterale sinistra del nostro sito. Provvederemo ad inviarvi un’e-mail al vostro indirizzo di posta elettronica non appena verrà emanato dall’IVASS il prossimo bando. Più di 3.000 candidati all’esame già ci seguono!

Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova:

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel bando, utilizzando l’applicazione informatica che sarà accessibile subito dopo la pubblicazione del bando d’esame sul sito dell’IVASS http://www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l’accesso e l’invio del modulo elettronico.

Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell’identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione;
i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

1) Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
2) Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa);
3) Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

Attenzione: la scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa – attività riassicurativa – attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi. Per fare l’agente o il broker di assicurazione basta partecipare soltanto al 1) Modulo assicurativo.

In fase di inoltro della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell’istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell’intervenuta iscrizione.

Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall’IVASS e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell’esame al momento dell’identificazione.
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) consegna della marca da bollo di € 16,00

Cause di esclusione:

Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del l titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
b) il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

Articolazione della prova di idoneità:

La prova di idoneità è costituita soltanto da un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla.Consiste in un test di 50 domande a risposta multipla per il modulo assicurativo (20 per quello riassicurativo e 70 per quello assicurativo e riassicurativo), in cui ogni quesito prevede tre possibili risposte, delle quali una sola è quella corretta. Il tempo a disposizione per il completamento della prova è pari a 75 minuti (35 per quello riassicurativo e 105 per quello assicurativo e riassicurativo), pari a 1.5 minuti per ciascun quesito. Gli argomenti sono molteplici e spaziano dal Codice Civile e la numerosa regolamentazione dell’IVASS alla tecnica assicurativa, dalla disciplina delle Imprese Assicurative a quella del contratto di assicurazione, dalla disciplina dell’intermediazione al diritto privato. Il materiale distribuito per l’esecuzione del test comprende un libricino contenente le domande ed una scheda separata sulla quale indicare la risposta corretta per ogni singolo quesito. Tale scheda verrà inserita in un lettore ottico che verificherà la correttezza delle risposte. Negli anni precedenti per ogni risposta esatta è stato assegnato un punto, in caso di risposta errata si è assegnata invece una penalità di mezzo punto. Questa regola sarà probabilmente valida anche quest’anno. Per superare la prova, è necessario un punteggio di 60 centesimi, e pertanto su un totale di 50 domande è fondamentale che almeno 30 siano corrette senza fare alcun errore. I risultati della prova scritta verranno pubblicati sul sito dell’IVASS dopo pochissimi giorni.

L’esame per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’Istituto;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

L’esame per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.

L’esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte su tutte le materie sopraindicate.

Esito dell’esame:

L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.

L’esito dell’esame dovrà essere verificato da ciascun candidato accedendo al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Commissione esaminatrice:

La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’IVASS con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. La Commissione è composta da:
a) due dirigenti dell’IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due funzionari dell’IVASS;
c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
– diritto privato;
– diritto civile;
– diritto commerciale;
– diritto delle assicurazioni.

LE ALTRE FIGURE DI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

I produttori assicurativi diretti

La sezione C del RUI è dedicata ai produttori diretti che svolgono, in via sussidiaria rispetto all’attività principale e senza obbligo di orario e risultato, l’intermediazione delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni infortuni e malattia per conto di imprese di assicurazione.

Le banche, le SIM e la Posta

La sezione D è dedicata alle banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico Bancario, agli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario, alle società di intermediazione mobiliare SIM autorizzate ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria e a Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta.

Con questa sezione il legislatore prende atto e disciplina il fenomeno della “bancassurance”fortemente cresciuto negli ultimi anni, spinto dalla necessità delle banche e delle Compagnie di offrire un’ampia gamma di servizi e prodotti per venire incontro alle esigenze sempre più diversificate della propria clientela. Il settore bancario e finanziario è infatti oggi molto attivo nella distribuzione di prodotti assicurativi soprattutto vita avvalendosi della propria diffusa rete di sportelli e promotori finanziari.

I collaboratori degli agenti e dei brokers e i promotori finanziari

La sezione E è dedicata infine ai dipendenti, ai collaboratori, ai produttori e agli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D (e cioè degli agenti, dei brokers, delle banche e degli altri intermediari finanziari) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.

In questa sezione rientrano anche i promotori finanziari, che rappresentano l’intermediario assicurativo di cui si avvalgono gli operatori iscritti nella sezione D per la distribuzione fuori sede. Questi saranno soggetti anche alle regole di condotta e di vigilanza ulteriori previsti dal TUF.

Va precisato inoltre che un subagente o collaboratore esterno di un intermediario non può provvedere direttamente alla propria iscrizione nel registro in quanto, questa incombenza, compete all’intermediario per il quale opera.

Per l’iscrizione nelle sezioni C ed E non è previsto il superamento di un esame di abilitazione, ma si richiede il possesso di “cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano”.

I requisiti di professionalità sono in questo caso accertati da un attestato con esito positivo che dimostri la partecipazione a corsi di formazione professionali tenuti dall’impresa di assicurazioni o dall’intermediario di 60 ore, tale obbligo di formazione iniziale sussiste anche per gli addetti all’attività di intermediazione (dipendenti e non) operanti all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto alle sezioni A, B e D. Le imprese e gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D sono quindi tenuti a impartire ai produttori e a tutti gli altri soggetti incaricati una formazione assicurativa adeguata in rapporto ai prodotti e all’attività svolta.

Tutti i soggetti sopraindicati sono soggetti alla vigilanza dell’ISVAP, che si occupa anche di tenere il registro, e per questo motivo sono tenuti al pagamento annuale di un contributo di vigilanza.

Il Codice delle Assicurazioni prescrive che solo i soggetti iscritti nel registro possono esercitare attività di intermediazione assicurativa. L’esercizio di questa attività in mancanza di iscrizione al registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, ma è permesso il passaggio da una sezione ad un’altra del registro, se si presenta l’istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza e si abbiano i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione.

Vi è un’unica eccezione a tale regola per gli intermediari iscritti nella sezione A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi relativi al solo ramo RCA (decreto Bersani luglio 2006). Relativamente alla RCA si intende la sola Responsabilità Civile Auto obbligatoria per legge; sono, quindi, esclusi i rami danni denominati CVT, (Corpi Veicoli Terrestri), ad esempio Incendio e Furto del veicolo o altre garanzie come Infortuni del conducente, o cristalli. Di tale operatività contestuale è data evidenza nelle sezioni A ed E del Registro.

Nelle sezioni A, B e D del Registro sono indicati, mediante evidenza, gli intermediari temporaneamente inoperativi, i quali non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di Responsabilità Civile.

Le modalità per l’iscrizione a tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi sono contenute nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006. Clicca di seguito per scaricarlo: Regolamento ISVAP n. 5/2006

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno. E’ inoltre vietato a chi è iscritto al ruolo dei periti assicurativi; a chi ha riportato le condanne irrevocabili previste all’art. 110 del Codice delle Assicurazioni; a chi è stato dichiarato fallito; a chi ha a proprio carico cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 – Disposizioni contro la mafia.

L’attività di intermediario non è infine cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.

 

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