Le collaborazioni rese in regime di partita IVA dopo i decreti attuativi del Jobs Act
mora wedding planner legale rappresentante consulenti del credito ricerca agenti in attività finanziaria

1 commenti

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, sono stati abrogati gli

articoli da 61 a 69 del d.lgs. n. 276/2003 (c.d. riforma Biagi) relativi alla disciplina delle collaborazioni a

progetto e di quelle rese in regime di partita IVA.

In particolare, con riferimento alle collaborazioni rese in regime di partita IVA, il Jobs Act ha abolito i

requisiti introdotti dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) per la genuinità delle collaborazioni a partita

IVA, che stabiliva la conversione, dapprima in collaborazioni a progetto e, se il progetto mancava, in

rapporti di lavoro subordinato delle prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita IVA solo al

ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:

· collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi per due

anni consecutivi;

· corrispettivo derivante dalla collaborazione e, pur se fatturato a soggetti diversi, riconducibile al

medesimo centro di imputazione di interessi, superiore all’80% dei corrispettivi annui

complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi;

· assegnazione del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del

committente.

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, le prestazioni delle false partite IVA potranno

essere ricondotte nell’alveo della subordinazione in presenza delle prove tradizionali attestanti:

· la mancanza di autonomia;

· l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore;

· l’utilizzo dei mezzi di lavoro del datore;

· l’inserimento stabile all’interno del processo produttivo;

· la continuità della prestazione;

· la determinazione delle modalità della prestazione da parte del committente;

· la personalità della prestazione.

Infine il d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto una sanatoria per le collaborazioni autonome in regime di partita

IVA di dubbia genuinità con scadenza successiva al 1° gennaio 2016, a condizione che:

· i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano in sede protetta un accordo conciliativo

finalizzato a definire eventuali controversie di natura economica inerenti al pregresso rapporto di

lavoro ed alla relativa qualificazione;

· i datori di lavoro si impegnino a non recedere dai rapporti di lavoro neo-instaurati, se non per giusta

causa o giustificato motivo oggettivo, nei dodici mesi successivi alle assunzioni.

Il vantaggio della stabilizzazione consisterebbe nel fatto che con l’assunzione a tempo indeterminato

verrebbero ad estinguersi tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea

qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito degli accessi ispettivi effettuati

in data antecedente all’assunzione stessa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

1 commento

  • TSRM ha detto:

    Salve, circa le false partite iva iscritte ad un Albo (per es. i Tecnici di Radiologia che non hanno alcuna autonomia lavorativa, né macchinari, locali o pazienti propri, solitamente in monocommittenza per anni e palesemente subordinati in tutto), è prevista una procedura volta al riconoscimento della subordinazione?
    Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI