Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato sono tenute ad inviare una autodichiarazione entro il 30 giugno 2022
Secondo il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” le imprese o le partite Iva che hanno ricevuto aiuti di Stato sono tenute a presentare un'autodichiarazione entro il 30 giugno 2022 con le cifre ricevute, per evitare il superamento dei massimali dovuti.

Secondo il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” le imprese o le partite Iva che hanno ricevuto aiuti di Stato sono tenute a presentare un’autodichiarazione entro il 30 giugno 2022 con le cifre ricevute, per evitare il superamento dei massimali dovuti.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, spiega che:

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Inoltre, anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Chi deve compilare l’autodichiarazione

Sono tenuti a compilare l’autodichiarazione coloro che hanno

  • fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

Infatti, già da tempo l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un modello di “autodenuncia” per la restituzione delle cifre per coloro che hanno fatto richiesta dei benefici senza avere i requisiti oppure perché hanno deciso di rinunciarvi.

Si tratta della così detta restituzione spontanea per evitare sanzioni: i contribuenti che hanno ricevuto indebitamente, per qualsiasi motivo, i benefici del fondo perduto attività chiuse nel corso della congiuntura pandemica posso adesso restituire la cifra con interessi ridotti.

Come compilare l’autodichiarazione

L’ autodichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

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