Le partite iva in questi giorni hanno ricevuto numerose pec dall’ agenzia delle entrate
Contribuenti e professionisti sono impegnati in questi giorni nella gestione delle lettere, pervenute copiose dall' agenzia delle entrate, relative ai ritardi rilevati nella trasmissione delle fatture elettroniche.
prestazione occasionale

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Contribuenti e professionisti sono impegnati in questi giorni nella gestione delle lettere, pervenute copiose dall’ agenzia delle entrate, relative ai ritardi rilevati nella trasmissione delle fatture elettroniche. Grazie al prospetto di dettaglio è possibile avere il necessario quadro di insieme relativo alle contestazioni mosse che, in caso di inerzia da parte del contribuente, diverranno oggetto di sanzione piena; quanto sopra, al fine di valutare quali siano i rimedi possibili, ed effettuare le opportune valutazioni di convenienza. 

In premessa occorre ricordare che, come confermato dalla Circolare 6/E del 20 marzo 2023, è violazione formale l’invio al sistema di interscambio delle fatture elettroniche oltre i termini ordinari, a condizione che le stesse siano state correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta. 

Al ricorrere di queste condizioni, è possibile avvalersi della sanatoria di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 197/2022, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma: 

  • la violazione deve rientrare nel perimetro temporale della norma, ovvero fino al 31 ottobre 2022;
  • è necessario versare l’ammontare dovuto, pari a 200 euro, entro il 31 marzo 2023, o quanto meno il 50% di tale importo in pari data, con versamento del residuo 50% entro il 31 marzo 2024;
  • è necessario rimuovere le violazioni entro il 31 ottobre 2024 (aspetto, questo, che non richiede ulteriori interventi da parte del contribuente, posto che ci si sta riferendo al caso della tardiva trasmissione di fattura elettronica).

Le valutazioni che devono guidare le scelte dei contribuenti sono: 

  • 1. Verificare che si tratti di violazione commessa entro il 31 ottobre 2022. Al fine di verificare il corretto rispetto del requisito, occorre verificare entro quale data la fattura avrebbe potuto essere trasmessa nei termini.

Esempio 
L’invio di una fattura immediata datata 31 ottobre 2022 poteva essere legittimamente portato a termine entro il 12 novembre 2022. Di conseguenza, laddove quest’ultimo termine non sia stato rispettato, la violazione compiuta ricade oltre l’arco temporale previsto dalla sanatoria. 

  • 2. Un confronto tra i costi della sanatoria e quelli connessi ad un eventuale ravvedimento ordinario.

Per il caso della violazione formale nell’invio delle e-fatture, è sempre possibile procedere con ravvedimento operoso. La sanzione minima edittale, sulla quale applicare le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, è pari a 250 euro. 

É evidente che laddove le fatture oggetto di tardiva trasmissione siano di numero esiguo, la sanzione ravveduta secondo i criteri ordinari potrebbe risultare inferiore ai 200 euro dovuti per la sanatoria delle irregolarità formali. 

Tuttavia, è bene ricordare che l’istituto previsto dalla legge di bilancio non si riferisce solo alle violazioni relative al cd. “fisco elettronico”, bensì copre tutte le violazioni formali compiute nell’anno cui si riferisce il versamento dell’ammontare dovuto a titolo di sanatoria. Vengono così ad essere coperte innumerevoli fattispecie di violazioni, ivi incluse quelle delle quali il contribuente potrebbe non essere nemmeno a conoscenza. 

A tal proposito è necessario ricordare che ai fini del perfezionamento della sanatoria è necessario rimuovere – ove ciò sia possibile – le violazioni compiute, ma anche che, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 0027629, punto 2.6. “Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni” (di seguito anche solo rimozione). La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse”.

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