Le persone fisiche non residenti sono tassate dall’Agenzia delle entrate in Italia per i redditi prodotti

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prestazione occasionaleIn generale, il presupposto della tassazione in Italia è il legame con il territorio italiano che, a seconda dei casi, può essere dato dal fatto che la prestazione è ivi effettuata; che il reddito derivi da beni immobili ivi situati o, in casi specifici, dal fatto che il reddito sia corrisposto dallo Stato italiano, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di non residenti.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati esteri possono, tuttavia, prevedere per alcune tipologie di reddito, che la tassazione avvenga, esclusivamente o solo in parte, nello Stato estero di residenza.

Nei casi in cui il reddito risulti tassabile in Italia e la Convenzione preveda un trattamento più favorevole, il non residente può chiederne l’applicazione:

– direttamente a chi eroga il reddito (ossia il sostituto d’imposta che deve effettuare le ritenute) o, in alternativa,

– mediante richiesta di rimborso delle imposte pagate o trattenute in più, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, all’AE, Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto 21, 65100 Italia (fax. 085/52145 – indirizzo email: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it), entro 48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento o delle ritenute subite.

In entrambi i casi si deve compilare un apposito modello contenente, tra le altre informazioni, l’attestazione di residenza nello Stato estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale. L’attestato di residenza fiscale può essere rilasciato da parte dell’AF estera su un proprio modello, anche con procedura elettronica, purché la validità del documento sia verificabile; il modello deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta o alla data di rilascio dell’attestato (Risposte a quesiti pubblicati sul sito dell’AE www.agenziaentrate.gov.it).

In altri casi, è possibile chiedere l’applicazione della Convenzione per evitare il fenomeno della doppia tassazione, normalmente risolto con il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta sul reddito pagata in Italia.

Si ricorda che i testi delle convenzioni sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it, nella sezione “Fiscalità internazionale”.

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1 commento

  • ANTONIO CASSANI ha detto:

    buon giorno,mi chiamo cassani antonio e vivo da diversi anni in spagna.ho ricevuto dall agenzia delle entrate spanola che ha scoperto la mia residenza in spagna l ingiunzione a pagare le tasse in spagna.questo con 4 anni arretrati.ho chiesto la restituzione all agenzia tributaria italiana alla quale ho pagato queste imposte. vorrei sapere i tempi perche io sto gia pagando in spagna queste tasse due volte e con la mia pensione non me lo posso permettere…………
    cassaniantonio7@gmail.com CSSNTN42H13Z345E gradirei una risposta grazie antonio

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