Le problematiche connesse alle carte di pagamento hanno investito in notevole quantità i collegi Abf
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La sempre maggiore diffusione degli strumenti alternativi al contante infatti se da una parte ottimizza il sistema dei pagamenti e ci rende più vicini alla media europea, dall’altro apre un nuovo fronte di criticità operative che è bene tenere presente al fine di un efficiente presidio del rischio. La materia dei servizi di pagamento trova disciplina nella Direttiva CE/2007/64, mentre i requisiti tecnici per le procedure di bonifico e addebito diretto in euro sono previsti dal Regolamento UE/2012/260. Per quanto concerne gli obblighi e le responsabilità dei clienti e degli intermediari dei servizi di pagamento, il Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, precisa che la responsabilità del prestatore del servizio è esclusa solo in caso di dolo o colpa grave del cliente, l’onere della cui prova rimane comunque in capo all’intermediario. L’utilizzatore può subire una perdita non superiore ad Euro 150,00 nell’ipotesi di operazioni non autorizzate realizzate prima della comunicazione del furto o uso indebito dello strumento di pagamento, a condizione che il cliente non abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia posto in essere tutte le misure idonee ad un sicuro utilizzo del servizio. Proprio sotto il profilo delle misure di sicurezza, l’Arbitro ha rilevato che l’utilizzo da parte del prestatore di sistemi di sicurezza “a un solo fattore” risulta inadeguato rispetto all’evoluzione tecnologica; peraltro spetta alla banca fornire ai propri clienti il sistema di SMS alert, a meno che il cliente stesso non rilasci una dichiarazione scritta di non volersi avvalere di tale sistema di sicurezza. Tale scelta da parte dell’utilizzare in ogni caso – a parere dell’Organo – non rileverebbe ai fini della determinazione della colpa grave in capo all’utilizzatore. Parimenti, la conservazione della carta di debito unitamente al PIN all’interno dell’abitazione, non integra gli estremi della colpa grave in caso di furto nell’appartamento dell’utilizzatore. Peraltro interessante, perché frequente nella quotidianità, è l’affermazione che, la colpa grave vada esclusa anche nell’ipotesi di trascrizione del Pin nella rubrica del telefono cellulare, purché siano state adottate cautele idonee a non consentirne al pubblico la visualizzazione. Per giunta, l’utilizzatore non può esser ritenuto responsabile di ritardata comunicazione di utilizzo fraudolento  della carta di pagamento neppure in caso di unico prelevamento. Al riguardo, in caso di superamento del plafond giornaliero, la banca è tenuta rifondere l’intera somma illegittimamente prelevata, per non aver limitato tale prelievo nelle soglie previste in contratto. In ogni caso, anche nelle ipotesi di colpa grave accertata del cliente per incauta custodia della carta di pagamento, la responsabilità dell’intermediario non può essere esclusa in caso di omesso invio del messaggio di alert, in seguito ai ripetuti prelievi non autorizzati. Con riferimento, invece ai pagamenti effettuati tramite sistema telefonico, la responsabilità dei danni derivanti dalla gestione del servizio – in particolare nei casi di utilizzo da parte di terzi delle credenziali – è posta a carico dell’intermediario, che potrà agire successivamente in rivalsa nei confronti dell’operatore telefonico. Spostando l’attenzione sui ricorso aventi ad oggetto la materia degli assegni, l’Arbitro ha espressamente statuito che l’alterazione della data non giustifica in alcun modo il mancato pagamento del titolo né l’omessa levata del protesto per mancanza di provvista. Inoltre, qualora un soggetto cui è stato girato un assegno provveda, a sua volta, a girare il titolo ad altro soggetto, l’originario titolare non può richiedere la documentazione relativa alle operazioni bancarie, dal momento che lo stesso non può qualificarsi come cliente della banca. Secondo quanto previsto dall’art. 68 della Legge Cambiaria, il protesto deve esser effettuato da un notaio o un ufficiale giudiziario avente sede nel comune, ovvero in mancanza, anche dal segretario comunale. Qualora neppure il segretario comunale fosse reperibile o disponibile, l’ABF ha ritenuto che la banca deve rivolgersi ad altro notaio o ufficiale giudiziario operante nel medesimo distretto notarile, laddove, in difetto, sarà chiamata a rispondere dei danni derivanti dalla mancata levata del protesto.

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